Art. 1928 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prova

Articolo 1928 - codice civile

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e il contratto di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali (2697, 2952).

Articolo 1928 - Codice Civile

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e il contratto di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali (2697, 2952).

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