Art. 1917 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assicurazione della responsabilità civile

Articolo 1917 - codice civile

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (1229, 1900, 2952; 798 c.n.).
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede (1930, 2767; 1015 c.n.).
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932).
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (1932, 2951; 32, 106, 269 c.p.c.; 1015 c.n.).

Articolo 1917 - Codice Civile

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (1229, 1900, 2952; 798 c.n.).
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede (1930, 2767; 1015 c.n.).
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932).
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (1932, 2951; 32, 106, 269 c.p.c.; 1015 c.n.).

Massime

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicurato si cautela contro il rischio dell’alterazione negativa del suo patrimonio, in quanto l’assicuratore si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell’assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all’esborso dovuto dall’assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato, anche se dovuto a colpa grave; fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno, a norma dell’art. 1917, comma 1, c.c., infatti, è l’imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato. Nell’assicurazione della responsabilità contro i danni, invece, l’interesse dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il risarcimento del danno subito da un proprio determinato bene in conseguenza di un sinistro e sono esclusi dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave. Cass. civ., sez. II- 25 settembre 2019, n. 23948

L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. Cass. civ., sez. , III- 26 luglio 2019, n. 20305

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell’art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l’assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest’ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità. Cass. civ., sez. , lav. 31 maggio 2012, n. 8688

La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile contrattuale, amente della quale la garanzia assicurativa è prestata per ogni sinistro di importo rientrante tra un ammontare minimo ed uno massimo, va interpretata nel senso che la nozione di “sinistro”, adottata dalle parti, non possa che essere riferita all’evento di danno considerato unitariamente, e non scomposto nei singoli episodi che ne integrano l’essenza giuridico- economica, rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, senza che assuma rilievo, in proposito, la circostanza del frazionamento dell’unica condotta criminosa, integrante gli estremi della fattispecie a formazione progressiva. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la garanzia per i danni causati a terzi dal dipendente dell’assicurato, sul presupposto che pur avendo questi commesso molteplici furti, ciascuno di essi aveva causato danni inferiori all’ammontare della franchigia contrattuale). Cass. civ., sez. , III 29 settembre 2011, n. 19865

Per individuare, alla stregua dell’art. 1917 c.c., il «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione», riguardo al quale una polizza assicurativa copra la responsabilità civile dell’assicurato verso il terzo è indispensabile considerare il tenore della relativa clausola identificativa di detto fatto, onde comprendere che cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa ed in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero lo abbiano inteso come comprensivo anche delle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenza della polizza. Cass. civ. sez. III 14 marzo 2006, n. 5444

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola “claims made” mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata. Cass. civ. Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9140

Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l’assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l’avversarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza. Cass. civ., sez. , III 13 marzo 2014, n. 5791

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola “claims made”) non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l’assicurato) ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti. Cass. civ., sez. , III 17 febbraio 2014, n. 3622

L’assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale – oltre che nell’ipotesi prevista dall’art. 1917, comma 3, c.c. – nei casi, tra loro diversi, della “mora debendi”, costituita dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione indennitaria dal quale derivano le conseguenze ex art. 1224 c.c. (ivi compreso il maggior danno ai sensi del secondo comma), oppure della “mala gestio”, determinata dall’inadempimento (art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, dal quale discende l’obbligo di risarcire il danno causato all’assicurato, qualora allegato e provato. Cass. civ., sez. , III- 8 novembre 2019, n. 28811

In tema di “mora debendi” nell’assicurazione della responsabilità civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all’intero debito dell’assicurato nonostante la mora dell’assicuratore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere all’assicurato capitale ed interessi compensativi; se invece il massimale assicurativo, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell’indennizzo, l’assicuratore in mora è tenuto a dare all’assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall’assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell’assicurato dal proprio colposo ritardo nell’adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era già incapiente all’epoca del sinistro, l’assicuratore in mora è tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex art. 1224, comma 1, c.c. o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione. Cass. civ., sez. , III- 8 novembre 2019, n. 28811

Affinché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per “mala gestio” dell’assicuratore della responsabilità civile non è necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo quando il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale ma è sufficiente che vi sia stato l’omesso pagamento nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede. Cass. civ., sez. , III 24 ottobre 2017, n. 25091

In tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicché grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale. Cass. civ., sez. , III 18 febbraio 2016, n. 3173

Il danno da “mala gestio” dell’assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell’art. 1224, secondo comma, c.c., mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore. Cass. civ., sez. , III 13 giugno 2014, n. 13537

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall’assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest’ultimo caso essa “si comporta” come una obbligazione di valore, sicché l’assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell’art. 1219 c.c. Cass. civ., sez. , III- 8 novembre 2019, n. 28811

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l’assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l’assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello. Cass. civ., sez. , III 15 giugno 2018, n. 15752

Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo ai sensi dell’art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l’assicuratore. Cass. civ., sez. , III 22 settembre 2017, n. 22054

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. Cass. civ. Sezioni Unite 24 settembre 2018, n. 22437

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell’assicurato di rivalersi nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1917 c.c., per le somme versate al terzo danneggiato, non richiede, per essere azionato, un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità dell’assicurato medesimo e dell’ammontare complessivo del risarcimento, ma postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito in base ad un titolo che, per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 c.c.. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 30 dicembre 2011, n. 30795

Affinché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile non è necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo nonostante il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale, ma è sufficiente che vi sia stata la suddetta omissione nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede. Cass. civ. sez. III 13 maggio 2008, n. 11908

In tema di accertamento della mala gestio il giudizio sul comportamento dell’assicuratore della responsabilità civile, fondato sul parametro della diligenza media nella gestione della lite, deve essere eseguito mediante una valutazione ex ante con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito del giudizo e non ex post sulla base della sua effettiva conclusione. Cass. civ. sez. III 28 novembre 2007, N. 24747

La responsabilità dell’assicuratore della responsabilità civile per violazione del principio di buona fede (mala gestio) è configurabile quando l’assicuratore si limiti a non negare l’operatività della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione» attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l’assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. Cass. civ. sez. III 22 giugno 2004, n. 11597

Non è configurabile una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’assicuratore per non avere provveduto ad informare l’assicurato in ordine ai rischi della sua attività e alle misure più opportune per eliminarli o ridurli, né è ipotizzabile una violazione dei criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c., atteso che la loro operatività è subordinata a specifiche previsioni contrattuali e non può comunque determinare un ampliamento o una riduzione degli obblighi scaturenti dal contratto al punto da snaturarne la causa. Cass. civ. sez. lav. 8 aprile 2002, n. 5024

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell’art. 1917 c.c. – che prevede la facoltà dell’assicuratore, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta e l’obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede – non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l’assicuratore e l’assicurato, giacché l’anzidetta facoltà dell’assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l’assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell’assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti. Cass. civ., sez. , III 5 dicembre 2011, n. 26019

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il danneggiato, che è soggetto estraneo al rapporto assicurativo ed è parte di un ben diverso rapporto con il danneggiante, è obbligato ad accettare il pagamento diretto dall’assicuratore (art. 1917 c.c.), invece che dal danneggiato, in forza della norma di cui all’art. 1180 c.c.. Cass. civ., sez. , III 5 dicembre 2011, n. 26019

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e, quindi, non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto, qualora la sentenza di primo grado abbia ammesso al passivo fallimentare il credito del lavoratore al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro dichiarando l’assicuratore, chiamato in garanzia, tenuto a manlevare la procedura, senza condannarlo a pagare direttamente il danneggiato, questi, non avendo appellato la statuizione consequenziale all’accoglimento della domanda di garanzia nella parte in cui non dispone il pagamento diretto in suo favore, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che, decidendo sul solo rapporto tra danneggiante ed assicuratore, abbia respinto la domanda di manleva, poiché tale decisione spiega i suoi effetti solo tra le parti del contratto di assicurazione, sì che egli non ha interesse al suo riesame. Cass. civ. sez. I 5 dicembre 2008, n. 28834

Nell’assicurazione per la responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell’ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana. Cass. civ. sez. III 20 aprile 2007, n. 9516

In tema di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la legittimazione passiva dell’assicuratore del responsabile del danno può scaturire soltanto nel caso in cui quest’ultimo chieda di essere garantito evocando in giudizio il garante; pertanto, poiché non sussiste, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, nel giudizio erroneamente instaurato contro quest’ultimo il giudice non deve procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante. Cass. civ. sez. III 18 aprile 2007, n. 9225]

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l’assicuratore può pagare l’indennità direttamente al danneggiato, purché ne dia preventivo avviso all’assicurato, al quale non è dato impedire il pagamento, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge; tale facoltà si trasforma in obbligo qualora sia l’assicurato a chiedere all’assicuratore di pagare al danneggiato; in entrambi i casi, l’assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente che essa non è dovuta, come nel caso in cui la somma sia pagata sulla base di sentenza che venga riformata con rigetto della domanda risarcitoria. Se invece l’assicuratore paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato e senza esserne preventivamente richiesto dallo stesso, può ugualmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ma non nei confronti del danneggiato, bensì esclusivamente nei confronti del proprio assicurato, in quanto il pagamento viene effettuato per suo conto e in sua sostituzione. Cass. civ. sez. III 24 novembre 2005, n. 24809

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato, è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata – materialmente – direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917, comma secondo c.c. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore (Omissis). Cass. civ. sez. III 18 luglio 2002, n. 10418

L’offerta di risarcimento del danno rivolta dall’assicuratore al terzo danneggiato – implicita nell’invito a definire transattivamente l’entità del danno medesimo – concreta una proposta di espromissione e, ove sia accettata, dà vita al relativo contratto, il quale non è soggetto ad onere di forma (in relazione alla sua naturale volontarietà), sicché ne è possibile la conclusione tacita. L’accertamento circa l’avvenuta conclusione di un contratto di espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico- giuridici. Cass. civ. sez. III 5 aprile 2001, n. 5076

L’assicurazione della responsabilità civile rientra tra le assicurazioni del patrimonio. Ne consegue che, in caso di sinistro, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell’assicurato, e non nei confronti del terzo danneggiato (salve le eccezioni previste dalla legge: ad esempio, ex art. 18 della L. n. 990/1969); mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l’obbligazione di garanzia, ma soltanto l’esecuzione dell’obbligazione, e può sussistere o quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, c.c. Ne consegue che la mera chiamata in causa dell’assicuratore, compiuta dall’assicurato per essere tenuto indenne dalla pretesa del danneggiato, non esclude l’obbligo risarcitorio dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato. Cass. civ. sez. III 8 gennaio 1999, n. 103

L’assicurazione contro la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. non può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo, poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l’assicuratore, essendo l’obbligazione dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore (salva l’eccezione prevista dall’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in materia di responsabilità civile da circolazione stradale). Cass. civ. sez. I 26 marzo 1996, n. 2678

L’assicurazione della responsabilità civile per i danni conseguenti all’esercizio della caccia, pur essendo obbligatoria per il cacciatore, non determina un’obbligazione diretta dell’assicuratore verso il terzo danneggiato, ma, secondo lo schema dell’art. 1917 c.c., quella avente ad oggetto il rimborso delle somme che al terzo debbano essere pagate dall’assicurato, il cui credito verso l’assicuratore si può considerare liquido ed esigibile solo nel momento in cui vengano accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità dell’assicurato medesimo e l’entità di dette somme, con la conseguenza che, prima di tale momento, né quest’ultimo può pretendere l’adempimento, né l’assicuratore è tenuto a provvedervi. Pertanto, la richiesta di adempimento effettuata in precedenza, quand’anche sotto forma di chiamata in causa in garanzia, non può valere come atto di costituzione in mora dell’assicuratore, né può determinarne i relativi effetti. Cass. civ. sez. I 4 aprile 1991, n. 3503

L’obbligo di pagare il legale dell’assicurato indicato dall’assicuratore costituisce, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c., un debito proprio di quest’ultimo ed ha ad oggetto le mere spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di resistenza alle pretese del terzo, restando fuori quelle per le attività ad essa complementari; ove, tuttavia, sia stato concordato un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, esso costituisce una modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza con conseguente onere a carico dell’assicuratore di anticipare e concorrere direttamente alle spese del giudizio ed esonero dell’assicurato. Cass. civ., sez. , II 23 maggio 2019, n. 14107

L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all’obbligazione principale e trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Ne consegue che l’assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell’assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile. Cass. civ., sez. , III 18 gennaio 2016, n. 667

Nell’assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell’assicurato alla rifusione, da parte dell’assicuratore, delle spese sostenute per resistere all’azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ., va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. Cass. civ., sez. , III 19 marzo 2015, n. 5479

Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, a seguito dell’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell’ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’art. 1917, terzo comma, cod. civ. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 11 settembre 2014, n. 19176

La norma di cui all’art. 1917, terzo comma, c.c., non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell’azione di garanzia, che vanno liquidate nell’intero secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo, ovvero quelle che l’assicuratore assume direttamente da sè quale gestore della lite. Cass. civ., sez. , III 14 febbraio 2013, n. 3638

L’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato (nei limiti fissati dall’art. 1917, terzo comma c.c.) trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla. Ne consegue che l’assicuratore non è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dell’assicurato, ma senza costituzione di parte civile del danneggiato e definito con declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela. Cass. civ., sez. , III 11 ottobre 2012, n. 17315

In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l’assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell’art. 1917 c.c., gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall’assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale. Cass. civ., sez. , III 15 marzo 2004, n. 5242

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