Art. 1916 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritto di surrogazione dell'assicuratore

Articolo 1916 - codice civile

(1) L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (1203, 1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati] (2), ( 404 ss.) dagli ascendenti, da altri parenti (74 ss.) o da affini (78) dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2240) (3).
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articolo 1916 - Codice Civile

(1) L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (1203, 1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati] (2), ( 404 ss.) dagli ascendenti, da altri parenti (74 ss.) o da affini (78) dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2240) (3).
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 356 del 18 luglio 1991, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.


(2) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 91 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).


(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.

Massime

La surroga dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all’assicurato, bensì quando l’assicuratore medesimo richieda al danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell’indennità; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, pur se abbia già riscosso l’indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione. Cass. civ., sez. , II 9 luglio 2018, n. 18016

L’assicuratore contro i danni che, in esecuzione del contratto, abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei confronti sia del responsabile dell’incidente che del suo assicuratore per la r.c.a., atteso che, ove la legge (come nella specie) attribuisca alla vittima dell’illecito una pretesa creditoria direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, quest’ultimo – non risultando estraneo al rapporto obbligatorio, ma essendo uno dei soggetti tenuto a risarcire il danneggiato (seppure nei limiti del massimale) – diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato, al quale si è trasferito, per effetto della surrogazione, il credito risarcitorio. Cass. civ., sez. , III 14 ottobre 2016, n. 20740

La surrogazione ex art. 1916 costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell’infortunato, che si realizza nel momento in cui l’assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l’infortunato è stato ammesso ad usufruire dell’assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore dell’atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l’assicuratore che ne abbia anticipato l’indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all’assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato. Cass. civ. Sezioni Unite 29 aprile 2015, n. 8620

La surrogazione prevista dall’art. 1916 c.c. concreta una forma di successione a titolo particolare dell’assicuratore che ha pagato l’indennità nei diritti dell’assicurato verso il responsabile del danno, che non si verifica automaticamente con il pagamento dell’indennità, ma richiede una comunicazione dell’assicuratore al terzo responsabile di aver pagato e di volersi surrogare all’indennizzato, la quale – in applicazione del principio generale di cui all’art. 1335 c.c. – si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario; tale comunicazione (che può essere contenuta nell’atto che contiene la domanda di surroga o essere implicita nel fatto stesso di proporla) produce il duplice effetto di far perdere all’assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all’assicuratore, al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti all’assicurato in epoca successiva alla comunicazione, e di interrompere la prescrizione nonostante l’inerzia dell’assicurato. Cass. civ. sez. III 24 novembre 2005, n. 24806

In tema di assicurazioni contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato (art. 1916 c.c.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all’assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione, con la conseguenza che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà – per la quale l’art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale – essere esercitata dall’assicuratore medesimo. Cass. civ. sez. III 25 marzo 2002, n. 4211 

La surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il responsabile comporta l’acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovava al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell’identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso. Cass. civ. sez. III 2 febbraio 2001, n. 1508

In tema di assicurazioni, il diritto di regresso, previsto dal terzo comma dell’art. 1910 c.c., costituisce un diritto proprio dell’assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell’art. 1299 c.c. Il diritto di surroga di cui all’art. 1916 c.c. costituisce, invece, una particolare applicazione del principio di cui all’art. 1203, n. 3, c.c., spetta all’assicuratore che abbia pagato l’indennizzo e comporta la sostituzione dello stesso nei diritti dell’assicurato verso i responsabili del danno. Il diverso fondamento dei due istituti esclude, quindi, che la cessione del diritto di regresso comprenda o possa estendersi ai diritti nascenti dalla surroga o viceversa. Cass. civ. Sezioni Unite 29 settembre 1997, n. 9554

La surrogazione, sia essa legale o convenzionale, determina la successione dell’assicuratore nel credito dell’assicurato e del beneficiario verso il responsabile del danno, che è, quindi, obbligato al risarcimento nei confronti dell’assicuratore nei limiti della somma da questo versata all’avente diritto; per effetto di essa, l’originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l’uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all’assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall’assicuratore, l’altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l’assicuratore delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione. Ne consegue che, mentre la rinuncia dell’assicuratore all’esercizio della surroga per tutto l’ammontare della indennità corrisposta all’assicurato o al beneficiario giova solo al responsabile civile, l’importo del risarcimento residuo (eccedente l’indennità versata dall’assicuratore) spettante al danneggiato va ridotto in misura pari all’ammontare della indennità versata dall’assicuratore medesimo all’assicurato. Cass. civ. sez. III 24 giugno 1994, n. 6091

La surrogazione dell’assicuratore, che abbia corrisposto l’indennizzo, nei diritti dell’assicurato verso il terzo autore del fatto illecito dannoso non esclude di per sé ogni azione risarcitoria dell’assicurato medesimo nei confronti di quest’ultimo, dovendosi, invece, stabilire, in presenza di un danno di natura plurima e scomponibile in più elementi – per essere esso attinente, da un lato, a nocumenti di natura patrimoniale e, dall’altro lato, a pregiudizi biologici e non patrimoniali, non collegati alla capacità di lavoro dell’assicurato – per quale ambito di essi sia stato pattuito e corrisposto l’indennizzo, in guisa tale da restringere la detta esclusione al corrispondente risarcimento e da legittimare l’assicurato alla richiesta del danno biologico e – in caso di reato – di quello morale, ove non indennizzati, né rientranti nel rischio assicurativo, così da salvaguardare, in linea anche con la giurisprudenza costituzionale in materia, il diritto dell’assicurato all’integrale risarcimento del danno. Cass. civ. sez. III 15 aprile 1993, n. 4475

Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l’INAIL agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all’infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all’assicurato, mentre con l’azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell’operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre l’inquadramento della stessa entro l’azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace sull’azione promossa dall’INAIL nei confronti di un imprenditore, ritenuto responsabile del sinistro stradale in cui un proprio dipendente aveva riportato danni alla persona, al fine di ottenere il rimborso dell’indennità corrisposta al lavoratore infortunato, senza, tuttavia, qualificare la domanda in termini di regresso – ed anzi precisando in prima udienza di essersi surrogato nei diritti del danneggiato – e facendo valere la violazione, da parte del danneggiante, di regole di comune prudenza, e non anche di norme antinfortunistiche). Cass. civ., sez. , VI-L 12 novembre 2019, n. 29219

La surrogazione dell’assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell’ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell’importo dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altra. Cass. civ., sez. , VI 18 ottobre 2019, n. 26647

La surrogazione dell’ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare, presuppone, in primo luogo, l’effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione, e in ogni caso postula che l’indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 13 giugno 2019, n. 15870

L’accoglimento della domanda di surroga proposta dall’INAIL nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall’Ente a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche, l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro; occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento dell’infortunio, di un’attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento al responsabile. Cass. civ., sez. , lav.,  , 10 settembre 2018, n. 21961

L’INAIL ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.p.r. n. 1124 del 1965, cosi come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.p.r. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l’assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 c.c. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell’illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta. Cass. civ., sez. , VI 12 febbraio 2018, n. 3296

In materia di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell’ente gestore dell’assicurazione sociale, in linea generale, è regolato esclusivamente dall’art. 1916 c.c., a norma del quale solo l’assicuratore che abbia pagato l’indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili ed i loro assicuratori, e sempre che abbia proceduto a comunicazione indirizzata all’assicurato, non al terzo responsabile. Sono infatti inapplicabili le disposizioni dettate dall’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all’ente gestore dell’assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall’assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, salvo che non sia stato già pagato il risarcimento del danno, ed impongono a detto assicuratore, prima di rifondere il danneggiato, di accertare se questi abbia diritto a prestazioni di assicurazione sociale, poiché le stesse, per la loro peculiarità, si riferiscono esclusivamente alla responsabilità civile automobilistica. Cass. civ., sez. , III 26 giugno 2012, n. 10649

In tema di surrogazione, ex art. 1916 c.c., dell’INPS nelle ragioni del danneggiato a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, ove si verifichi la premorienza di quest’ultimo, beneficiario di prestazione pensionistica correlata all’infortunio patito, l’Istituto ha diritto a recuperare soltanto le somme effettivamente erogate per l’anzidetto titolo, non potendo ottenere più di quanto riconosciuto allo stesso danneggiato. Cass. civ., sez. , III 12 febbraio 2010, n. 3356

In tema di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all’ente gestore dell’assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell’art. 1916 c.c., ovvero, in alternativa, di esperire l’azione diretta, ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili. Cass. civ., sez. , III 12 febbraio 2010, n. 3356

Il principio fissato dall’art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell’indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore (nella specie: INAIL ) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore, con la conseguenza che qualora la capitalizzazione della rendita erogata superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun altra somma è dovuta a quest’ultimo. Cass. civ., sez. , III 15 luglio 2005, n. 15022

La speciale azione con cui, ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65, l’Inail, avendo erogato in favore dell’infortunato le prestazioni assicurative eserciti il regresso nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, la cui condotta integri un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, oggetto di accertamento anche da parte del giudice civile, ha presupposti diversi dall’azione di surrogazione nei diritti del lavoratore proposta ex art. 1916 c.c. dall’Inail nei confronti del terzo responsabile, esterno al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Peraltro, l’eventuale azione ordinaria di regresso eventualmente promossa ex art. 2055 c.c., dal terzo responsabile convenuto in giudizio dall’Inail, nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, quali corresponsabili dell’evento dannoso subito dall’infortunato, prescinde dai presupposti previsti per la speciale azione di regresso esercitata dall’Inail ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965. Cass. civ., sez. , III 21 luglio 2003, n. 11315

Ai fini della surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili, il titolo della responsabilità del terzo non deve derivare necessariamente da un fatto illecito, potendo essere rinvenuto anche in un contratto o in un’altra causa, ma deve pur sempre trattarsi d’una responsabilità che si colleghi all’evento oggetto dell’assicurazione, nel senso che la causazione d’esso o il suo accadimento sia imputabile al soggetto chiamato in responsabilità. Cass. civ. sez. I 3 dicembre 1988, n. 6560

Il diritto di surrogazione dell’assicuratore che ha pagato l’indennità può essere esercitata solo verso i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di «terzi obbligati» e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l’assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere. In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l’assicuratore del terzo responsabile, poiché questi è tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell’infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell’accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all’assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell’azione in surrogazione. Cass. civ. sez. I 22 dicembre 1976, n. 4710

L’Inail non ha azione di regresso e non può surrogarsi nei diritti dell’assicurato al risarcimento del danno alla persona – e ciò senza possibilità di scindere, all’interno di questo, le varie componenti – né a norma dell’art. 1916 c.c. né ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto – posto che la prestazione dell’Inail spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un’effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell’assicurato –, non ha per oggetto né il danno morale, poiché le indennità previste dal citato D.P.R. sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, mentre nessun rilievo assumo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica. Cass. civ. sez. III 27 luglio 2001, n. 10289

Per effetto delle sentenze nn. 319/1989, 356/1991 e 485/1991 della Corte costituzionale, ed in conseguenza della rilevanza, nell’ambito del danno biologico, della riduzione della capacità lavorativa generica, l’istituto gestore delle assicurazioni sociali (Inail) non ha azione diretta di regresso ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/1965 né può surrogarsi (ex art. 1916 c.c.) nei diritti dell’assicurato al risarcimento del danno alla persona, senza possibilità di scindere, all’interno di questo, le varie componenti ed i relativi risarcimenti, in quanto la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema dell’assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le indennità previste dal citato D.P.R. n. 1224/1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimenti agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione. Cass. civ. sez. III 15 dicembre 2000, n. 15859 

Le somme dovute al danneggiato a titolo di risarcimento del danno biologico non possono essere aggredite, né in tutto né in parte, dall’Inail con l’azione di rivalsa, in quanto il risarcimento del danno biologico e l’indennizzo liquidato dall’Inail per la perdita di attitudine al lavoro hanno natura diversa e non sovrapponibile. Cass. civ. sez. III 14 febbraio 2000, n. 1636

Il diritto di surroga dell’ente assicuratore trova limite nell’ammontare della somma che il responsabile deve all’assicurato per danni, sicché detto ente non può chiedere al responsabile del danno le somme erogate al danneggiato, per contratto di natura pubblica o privata, quando esse eccedano l’ammontare del danno liquidato. Cass. civ. sez. III 27 aprile 1995, n. 4642

In tema di surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1916 c.c., opera il principio – che impronta anche la giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 319 del 1989, 356 del 1991 e 485 del 1991) – secondo il quale l’esercizio della relativa azione non deve sacrificare, oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto dell’assicurato all’integrale risarcimento del danno, con la conseguenza che non può estendersi anche al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, quale il danno morale patito dal lavoratore – a cagione di un infortunio sul lavoro imputabile a penale responsabilità di terzi – e non compreso nell’indennizzo corrisposto dall’Inail. Cass. civ. sez. III 20 giugno 1992, n. 7577

Il diritto dell’assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all’assicurato, da una parte, e dell’ammontare dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altra; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione; e tanto con l’effetto che l’assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato. Cass. civ., sez. , VI 25 gennaio 2018, n. 1834

L’assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato- danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato. Cass. civ. sez. III 18 gennaio 2000, n. 492

La surrogazione dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato- danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell’ammontare erogato, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba in concreto per risarcire il danneggiato. Ne consegue che l’eventuale concorso di colpa di quest’ultimo rileva solo in quanto riduce l’ammontare di quella somma, ma non può portare alcuna ulteriore riduzione proporzionale del diritto dell’assicuratore che nella somma medesima trovi integrale soddisfacimento. Cass. civ. sez. III 20 marzo 1982, n. 1824

Ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l’assicuratore può adempiere all’onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d’assicurazione e l’individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l’assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall’altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato. Cass. civ., sez. , III 12 settembre 2013, n. 20901

La surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l’assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all’assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (mentre nessuna tutela, anche solo conservativa, sussiste per l’assicuratore prima di tale momento), ed implica l’opponibilità all’assicuratore delle eccezioni invocabili contro l’assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell’uno nella stessa posizione dell’altro. Pertanto, con riguardo alla prescrizione, deve ritenersi che l’inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, può essere fatta valere dal terzo responsabile nei confronti dello assicuratore, in surrogazione, quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all’esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi la titolarità del credito trasferita in capo all’assicuratore prima della maturazione della prescrizione, e valendo la menzionata comunicazione altresì quale atto interruttivo, l’estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell’assicuratore medesimo. Cass. civ. sez. III 19 maggio 2004, n. 9469

La surrogazione ex art. 1916 c.c., determina la successione a titolo particolare (totale o solo parziale) dell’assicuratore (nella specie, Inail) nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile, talché nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore dell’atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l’assicurazione che gli abbia anticipato l’indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all’assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato. Cass. civ. sez. III 5 maggio 2003, n. 6797

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