Art. 1911 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Coassicurazione

Articolo 1911 - codice civile

Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori (1314).

Articolo 1911 - Codice Civile

Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori (1314).

Massime

In materia di coassicurazione, la “clausola di delega” (o “di guida”) – con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo – non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell’assunzione “pro quota” dell’obbligo di pagare l’indennità. Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’impresa delegata operi l’integrale pagamento del sinistro, non si realizzano le due ipotesi di cui all’art. 1203 n. 3 c.c. e dunque non ricorrono le condizioni per il riconoscimento in favore della delegata del privilegio di cui all’art. 78 del d.l.vo n. 175 del 1995 riservato solo agli aventi diritto all’indennizzo. Cass. civ., sez. , I 19 febbraio 2018, n. 3958

Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la cd. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte. Cass. civ., sez. , III 20 aprile 2017, n. 9961

In difetto del consenso dell’assicurato, l’accordo tra gli assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile all’assicurato stesso, che resta estraneo al patto e conserva il diritto di richiedere all’unico assicuratore con il quale ha concluso il contratto il pagamento dell’intera indennità assicurativa, vertendosi in ipotesi del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall’art. 1911 c.c., nella quale il limite dell’obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che della ripartizione del rischio tra più assicuratori il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito ad una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della coassicurazione disciplinata dal codice civile. Cass. civ., sez. , III 20 aprile 2017, n. 9961

Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive relative al proprio rapporto con l’assicurato. Ne consegue che l’assunzione dell’obbligo di pagare l’indennità solo “pro quota” si riferisce al solo rapporto interno tra assicurato e coassicuratore e non trova applicazione nell’ipotesi in cui ad agire nei confronti del coassicuratore sia il danneggiato, con azione diretta ex art. 18, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabile), rilevando in tal caso il regime di maggior tutela del danneggiato e non la previsione dell’art. 1911 c. c. Cass. civ., sez. , III 23 luglio 2014, n. 16781

La coassicurazione, che può trovare la sua fonte anche in unico contratto dell’assicurato con i coassicuratori, può essere stipulata anche da uno solo degli assicuratori in nome e per conto degli altri, oltre che in proprio, qualora egli sia investito di un potere di rappresentanza a norma degli artt. 1387 ss. c.c. (cosiddetta clausola di delega o di guida ). La sottoscrizione della polizza da parte di una sola impresa assicuratrice non esclude quindi di per sé la coassicurazione, in quanto la sottoscrizione degli assicuratori non intervenuti può essere sostituita dalla spendita, non necessariamente espressa ma inequivocabilmente desumibile dal contratto, del loro nome da parte della compagnia firmataria, e l’eventuale difetto del potere di rappresentanza non comporta la trasformazione del contratto stipulato come coassicurazione in un contratto di assicurazione con la sola compagnia stipulante, ma solo una responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 1398 c.c. Costituisce inequivocabile manifestazione della spendita del nome degli altri assicuratori da parte della compagnia firmataria l’indicazione nel contratto delle quote di rischio assicurate da ciascuno degli assicuratori, mentre non é di per sé significativa la circostanza che l’impresa delegata abbia provveduto all’incasso del complesso dei premi, ben potendo la rappresentanza riferirsi anche alla riscossione degli stessi. Cass. civ., sez. , III 12 luglio 2005, n. 14590

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nell’ipotesi di coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio, stipulati presso diversi assicuratori (cosiddette assicurazioni cumulative ), qualora non vi sia un accordo interno tra gli assicuratori volto a ripartire per quote la copertura del rischio, in applicazione dell’art. 1916 c.c., l’assicurato, anche se ha già riscosso parte dell’indennizzo spettantegli da una assicurazione, può agire per ottenere il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione e senza che il giudice possa detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito da altro assicuratore. Cass. civ., sez. , III 23 febbraio 2004, n. 3544

Poiché il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1988 c.c.), la ratifica di tale contratto deve risultare anch’essa da atti scritti. Pertanto con riferimento ad un contratto di coassicurazione stipulato da un coassicuratore che abbia dichiarato di agire in nome e per conto di altri coassicuratori, senza essere munito di procura, la ratifica, pur potendosi desumere da facta concludentia e quindi non dovendo essere espressa, deve essere dimostrata attraverso atti scritti provenienti dai coassicuratori falsamente rappresentati. Cass. civ., sez. , III 3 aprile 2000, n. 4005

Nella coassicurazione l’effetto della clausola di delega è solo quella di conferire all’assicuratore un potere di rappresentanza. Consegue che l’assicuratore delegato nel sottoscrivere come tale un contratto di coassicurazione in nome degli assicuratori deleganti o nel sottoscrivere insieme agli altri assicuratori un contratto di assicurazione che lo indichi come delegato non si obbliga verso il contraente e l’assicurato a pagare l’intera indennità, essendo egli tenuto nei limiti della quota di sua pertinenza. Cass. civ., sez. , III 16 febbraio 2000, n. 1712

La coassicurazione che ricorre, a norma dell’art. 1911 c.c., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra di loro la quota di rischio e la relativa quota d’indennità, ma senza vincolo solidale può ben trovare la propria fonte in un unico contratto stipulato dall’assicurato con tutti gli assicuratori, i quali possono intervenire direttamente alla stipulazione, ma possono anche affidare ad uno solo di essi (cosiddetto delegatario) il potere di stipulare in nome e per conto degli altri coassicuratori (così come, eventualmente, di riscuotere in nome degli stessi i premi di assicurazione), attraverso l’attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e seguenti c.c. Ne consegue che la sottoscrizione del contratto (e così pure la riscossione di tutti i premi) da parte di una sola impresa assicuratrice non può essere assunta come elemento decisivo per escludere la sussistenza di una coassicurazione e, d’altra parte, neanche in caso di mancata prova dei poteri di rappresentanza da parte dell’impresa sottoscrittrice, può escludersi, senza esaminare il contenuto delle stipulazioni una volontà contrattuale diretta alla conclusione di una coassicurazione e affermarsi invece la conclusione di un contratto di assicurazione per l’intero rischio con un’unica impresa, dato che di per sé la mancanza delle procure (e di successive ratifiche) comporta il diverso effetto giuridico della responsabilità del “falsus procuratorex art. 1398 c.c. Cass. civ., sez. , III 4 marzo 1999, n. 1830

In tema di coassicurazione contro i danni, l’atto con cui l’assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell’indennità nei confronti della compagnia “delegataria” è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano “svolti” dall’assicuratore unicamente nei confronti della delegataria, tenuta ad informare le compagnie coassicuratrici. Cass. civ., sez. , III 10 agosto 2016, n. 16862

In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta “clausola di delega”, la richiesta di pagamento effettuata dall’assicurato – anche nell’interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato – nei confronti della compagnia “delegataria” è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti. Cass. civ., sez. , III 30 maggio 2013, n. 13661

In materia di coassicurazione, la «clausola di delega» (o «di guida») con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo – non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell’assunzione pro quota dell’obbligo di pagare l’indennità. Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest’ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) del delegante. Cass. civ. sez. III 28 gennaio 2005, n. 1754

In tema di assicurazione contro i danni, l’atto scritto con cui l’assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell’indennità è riconducibile alle comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la «clausola di delega» anche della rappresentanza dell’altro assicuratore in ordine a tutte le «comunicazioni contrattuali» è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l’abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell’indennizzo a carico del coassicuratore «delegante». Cass. civ. sez. III 19 maggio 2004, n. 9469

In tema di coassicurazione, qualora il contratto contenga la clausola di delega, non è necessario che la società delegataria dichiari di agire per conto delle società deleganti affinché si producano in loro favore gli effetti interruttivi della prescrizione connessi alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti, costituendo tali effetti conseguenza naturale della clausola. Cass. civ. sez. III 13 maggio 2002, n. 6812

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