Art. 1909 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

Articolo 1909 - codice civile

L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (1908) non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato (1910);
l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso (1898).
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Articolo 1909 - Codice Civile

L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (1908) non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato (1910);
l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso (1898).
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Istituti giuridici

Novità giuridiche