Art. 1904 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Interesse all'assicurazione

Articolo 1904 - codice civile

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418, 1895) se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno (1223, 1325, 1895; 514 c.n.).

Articolo 1904 - Codice Civile

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418, 1895) se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno (1223, 1325, 1895; 514 c.n.).

Massime

L’interesse richiesto dall’art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso. Cass. civ., sez. , III 17 giugno 2013, n. 15107

È affetta da nullità per difetto di interesse, ex art. 1904 c.c., l’assicurazione contro i rischi del trasporto, stipulata dall’acquirente di merce spedita via mare a rischio e pericolo del venditore, essendo stato subordinato l’effetto traslativo alla ricezione del pagamento del prezzo, a nulla rilevando che, dopo l’arrivo a destinazione e l’accertamento dell’avaria di parte del carico, l’acquirente ne abbia egualmente pagato il prezzo. Cass. civ., sez. , III 13 marzo 2013, n. 6293

In tema di assicurazione contro i danni, qualora oggetto dell’assicurazione sia un bene dato in comodato, l’interesse richiesto in capo all’assicurato, ai sensi dell’art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto, può sussistere solo se il rischio della perdita della cosa sia stata parzialmente posto a carico del comodatario, atteso che tale rischio, cui sono esposti i beni dati in comodato, non grava normalmente sul comodatario. Cass. civ., sez. , III 22 dicembre 2011, n. 28284

In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, il principio secondo cui, in linea generale, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all’assicurazione del rischio del perimento o deterioramento della res intesa come cespite patrimoniale, trova un limite nell’ipotesi in cui il rischio della perdita della cosa (nella specie, a causa di incendio) sia pattiziamente posto a carico del locatario e sia, quindi, legittimamente trasferito dal proprietario – locatore all’utilizzatore – conduttore, sicché l’assicurazione di questo rischio comporta l’insorgere, in capo a quest’ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato all’assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito, e la conseguente legittimazione a chiedere l’indennizzo. Cass. civ. sez. III 3 ottobre 2007, n. 20751

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