Art. 1896 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Articolo 1896 - codice civile

Il contratto si scioglie (1453) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso (1326), ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza (1918). I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero (1892, 1897, 1898, 1901, 1909, 1918, 1926).
Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto (1326) e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Articolo 1896 - Codice Civile

Il contratto si scioglie (1453) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso (1326), ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza (1918). I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero (1892, 1897, 1898, 1901, 1909, 1918, 1926).
Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto (1326) e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Massime

Per il disposto dell’art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell’assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio. Cass. civ. sez. III 21 maggio 1998, n. 5081 

Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell’esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l’ente beneficiario non abbia restituito all’assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità, attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell’art. 1896, c.c., così da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. Cass. civ. sez. I 22 maggio 1992, n. 6157

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