Art. 1894 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Articolo 1894 - codice civile

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi (1890, 1891), se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 (1391, 1932).

Articolo 1894 - Codice Civile

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi (1890, 1891), se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 (1391, 1932).

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