Art. 1891 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Articolo 1891 - codice civile

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta (1529, 1589, 1739, 1847), il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato (1894).
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto (1413, 1894).
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756, 2778).

Articolo 1891 - Codice Civile

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta (1529, 1589, 1739, 1847), il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato (1894).
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto (1413, 1894).
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756, 2778).

Massime

Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l’indennizzo in luogo dell’avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c, atteso che tale norma configura un’ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto che, quanto all’incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza. Cass. civ., sez. , III, 2 marzo 2018, n. 4923

Nell’assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell’art. 1891, comma 2, c.c., sicché l’assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione dell’assicurato a proporre direttamente la domanda di pagamento dell’indennizzo in virtù di polizza stipulata dalla A.U.S.L. a garanzia degli infortuni, compresi quelli “in itinere”, subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale espletata da medici addetti al servizio di continuità assistenziale in convenzione con l’A.U.S.L.). Cass. civ., sez. , VI 20 dicembre 2017, n. 30653

Nell’assicurazione per conto altrui è facoltà delle parti subordinare l’efficacia della polizza alla sottoscrizione, oltre che del contraente, anche del terzo beneficiario. Tuttavia, tale onere di forma, avente natura convenzionale, può essere revocato per volontà, anche implicita, delle parti stesse, come avviene nel caso in cui il beneficiario non sottoscrittore della polizza chieda – ed ottenga – un aumento della somma assicurata. Cass. civ. sez. III 10 maggio 2013, n. 11124

L’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta – fattispecie contrattuale stipulata da un interposto a favore di un terzo onde far conseguire a quest’ultimo un servizio (quello, cioè, di assicurazione) – si configura, sul piano morfologico, quale vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo (come dimostrato dalla tipicità della regolamentazione di cui all’art. 1891 c.c. e dalla considerazione che, in caso di piena identità tra le due fattispecie, non sarebbe sorta la necessità di una specifica normativa al riguardo), sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell’istituto ex art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che, con specifico riferimento al requisito dell’«interesse» questo risulta, nell’assicurazione ex art. 1891, di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo esso venir valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell’assicurato-terzo, a norma dell’art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell’art. 1411 c.c.: sotto il primo profilo, l’interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l’effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto); sotto il secondo aspetto, ferma l’operatività del principio generale dell’art. 1411 c.c., l’interesse in discorso non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo, per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine . Cass. civ. sez. III 4 maggio 2005, n. 9284

Nell’assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, la persona legittimata a domandare l’indennizzo è il venditore-mittente, che ha sottoscritto il contratto assicurativo quale proprietario delle merci assicurate, e non l’acquirente finale, qualora si sia convenuto che il trasferimento del diritto di proprietà della merce medesima debba avvenire al momento della consegna. Cass. civ., sez. , III 30 settembre 2011, n. 19983

In relazione a polizza assicurativa inerente a merce da spedirsi, intesa ad ottenere copertura per tutti i rischi compresi “tra magazzino e magazzino”, ovvero per tutti gli eventi prodottisi fino alla consegna della merce al destinatario finale, ivi compresa la giacenza in magazzino, l’ispezione, espletata dalla polizia doganale, sulla merce sbarcata e presa in deposito da un’impresa portuale, non costituisce fattispecie di consegna, né di liberazione dall’obbligo assicurativo; ne consegue che la copertura assicurativa deve ritenersi estesa “ipso facto” agli ammanchi verificatesi anche successivamente alla verifica doganale. Cass. civ., sez. , III 27 settembre 2011, n. 19735

Nell’assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l’indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell’art. 1510 c.c. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell’indennizzo assicurativo è il venditore. Cass. civ. sez. III 28 marzo 2008, n. 8063 

Nell’assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l’indennità in luogo dell’avente diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola. Cass. civ. sez. III 13 dicembre 2007, n. 26253

All’assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall’art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l’art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione non sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, è da escludere che il primo possa beneficiare dell’indennità ancorché l’assicurato non abbia profittato dell’assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Né da tale comportamento dell’assicurato può trarsi il di lui «espresso consenso» a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell’assicurato di avvalersi dell’assicurazione, ma nulla esprime in ordine all’esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall’assicurazione medesima. Cass. civ. Sezioni Unite 18 aprile 2002, n.5556

Nell’ipotesi di contratto di assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, presupposto per l’esercizio da parte dell’assicuratore dell’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., è il versamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore al titolare dell’interesse tutelato dalla garanzia assicurativa. Tale titolarità, nell’ipotesi di perdita delle cose consegnate al vettore, va ravvisata in capo all’acquirente destinatario della merce e non in capo al mittente venditore, in applicazione dell’art. 1510 c.c., in forza del quale il venditore mittente rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita non solo si libera dell’obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità dell’assicurato con detta consegna si trasferisce dal venditore all’acquirente. Cass. civ. sez. III 8 luglio 1998, n. 6644

Dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell’evento dannoso risulta essere proprietaria della merce, non può conseguire, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l’abbia stipulata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato ed il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato medesimo; né può considerarsi legittimato il contraente in base ad un mandato tacito ad una successiva ratifica dell’operato processuale, ovvero per il solo fatto di aver già risarcito il danneggiato in base ad un contratto diverso, qual è quello di trasporto o di spedizione, in quanto la stipulazione di un’assicurazione per conto di chi spetta, a copertura del rischio della perdita delle cose trasportate non esonera il vettore dalla responsabilità verso il proprietario della merce, il quale, pur potendo agire direttamente verso l’assicuratore ex art. 1891 c.c., abbia preferito agire contro il vettore in base al contratto di trasporto. Cass. civ. sez. I 25 febbraio 1995, n. 2140

Nell’assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore per i danni alle cose trasportate, la qualità di assicurato, titolare dei diritti derivanti dal contratto, spetta al proprietario delle merci, e non al contraente vettore, la cui copertura per il pregiudizio derivante al suo patrimonio dalla responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate presuppone una distinta e specifica previsione del contratto assicurativo, non desumibile dalla eventuale rinunzia dell’assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l’indennizzo corrisposto, che ha il limitato scopo di consentire al vettore di resistere alla eventuale pretesa dell’assicuratore e non quello di estendere la copertura assicurativa, anche se l’assicurato non abbia profittato dell’assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, quest’ultimo non può, pertanto, agire contro l’assicuratore senza il consenso dell’assicurato perché l’art. 1891 c.c. espressamente esclude che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente quando non vi sia stato espresso consenso dell’assicurato e tale norma rende inapplicabile all’assicurazione per conto di chi spetta il generale principio dell’art. 1411 c.c. che, in ipotesi di contratto a favore di terzo, stabilisce che la prestazione rimane al beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne solo se non risulti diversamente dalla natura del contratto. Cass. civ. sez. I 15 novembre 1994, n. 9584

Nell’assicurazione per conto di chi spetta, come nell’assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell’assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell’assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all’assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell’interesse assicurato o al solo contraente. Cass. civ., sez. , III 28 ottobre 2009, n. 22809

In riferimento al contratto di assicurazione di cose, il cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato, nei confronti della società assicuratrice, il cedente, e quindi gli sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente ; ne consegue che se il cedente si rende responsabile di negligenze tali da provocare l’inoperatività della garanzia assicurativa, nessun indennizzo assicurativo spetterà al cessionario. Cass. civ., sez. , III 28 novembre 2003, n. 18223

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