Art. 1889 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Polizze all'ordine e al portatore

Articolo 1889 - codice civile

Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione (1260 ss., 1407, 1918 , 2002, 2003, 2011).
Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato (1992).
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine (2016).

Articolo 1889 - Codice Civile

Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione (1260 ss., 1407, 1918 , 2002, 2003, 2011).
Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato (1992).
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine (2016).

Massime

L’inquadramento tra i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all’ordine di un terzo, comporta che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento (ex art. 1264 c.c.) all’assicuratore, tuttavia il richiedente l’indennità di assicurazione deve fornire la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche l’assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell’assicurato, deve fornire la dimostrazione di aver pagato l’indennità a colui che si presentava come legittimo possessore della polizza di assicurazione. Cass. civ. sez. III 19 aprile 1994, n. 3728

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