In materia di assicurazione la clausola di cosiddetta copertura provvisoria può indicare anche l’intervento di un autonomo accordo diretto a coprire il rischio nelle more dell’iter formativo della polizza definitiva, con la conseguenza che il perfezionamento di detto accordo costituisce un rapporto vincolante per l’assicurazione indipendentemente dalla conclusione del contratto definitivo e sottratto alle particolari clausole limitative previste da quest’ultimo. Cass. civ. sez. I 26 gennaio 1988, n. 661
In tema di assicurazione, la cosiddetta nota di copertura può costituire un documento probatorio del contratto già concluso, rivolto a garantirne l’efficacia in attesa del rilascio della polizza, ovvero può evidenziare l’intervento di un accordo provvisorio, diretto a coprire il rischio nelle more dell’iter formativo del contratto, ferma restando la libertà delle parti di addivenire o meno alla conclusione dell’affare definitivo; in entrambi i casi, pertanto, la configurabilità della nota di copertura postula il perfezionarsi dell’accordo delle parti sulla costituzione di un rapporto assicurativo definitivo o provvisorio. Nel primo caso la nota di copertura provvisoria costituisce l’atto scritto documentativo, in via provvisoria, del rapporto assicurativo vincolante per l’assicuratore con la conseguenza che la successiva polizza con la quale si formalizza il rapporto già concluso non può contenere clausole restrittive in contrasto con la nota di copertura provvisoria, e che nel caso di diversa delimitazione del rischio assunto e garantito con la nota è richiesta per la validità della relativa clausola una specifica approvazione per iscritto a norma del secondo comma dell’art. 1341 del codice civile. Cass. civ. sez. I 15 dicembre 1987, n. 9298
Con riguardo al documento sottoscritto dal soggetto che intende assicurarsi e contenente una semplice proposta di contratto, sì da restare di per sé idoneo alla costituzione del rapporto assicurativo fino a che non intervenga l’accettazione dell’assicurazione (ed a prescindere dall’esistenza di una formale clausola in tal senso), il perfezionarsi del contratto di assicurazione non può essere affermato in relazione al mero fatto che tale documento sia predisposto dall’assicuratore e con tutte le clausole proprie della polizza, trattandosi di circostanza, frequente nella prassi, giustificata dal carattere «fermo» della proposta (art. 1887 c.c.) e dall’esigenza di consentire la conclusione del contratto con la sola accettazione del destinatario, né in relazione al fatto che il documento medesimo rechi anche la firma dell’agente dell’assicuratore che abbia sollecitato e promosso la proposta di detto soggetto, atteso che l’agente non è abilitato a concludere il contratto in nome e per conto dell’assicuratore, ove un siffatto potere di rappresentanza non risulti espressamente conferito (artt. 1752 e 1903 c.c.), ovvero non derivi da preposizione institoria per l’esercizio di una sede secondaria o di un ramo dell’impresa assicuratrice (artt. 2203 e ss. c.c.). Cass. civ. sez. I, 15 dicembre 1981, n. 6621
Le disposizioni dettate dall’art. 1333 c.c., in tema di irrevocabilità della proposta dal momento in cui giunge al destinatario, nonché di perfezionamento del contratto in caso di mancato rifiuto del destinatario nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, si riferiscono ai contratti con obbligazioni a carico del solo preponente, e, pertanto, non possono essere invocate con riguardo alla proposta rivolta dall’assicuratore per la conclusione di un contratto assicurativo, ancorché accompagnata dal versamento di una rata del premio, atteso che tale contratto è produttivo di obbligazioni a carico di entrambe le parti in relazione di corrispettività. Cass. civ. sez. I 15 dicembre 1981, n. 6621
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