Art. 1882 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione

Articolo 1882 - codice civile

L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio (1901, 2952), si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (1904 ss.), ovvero a pagare un capitale o una rendita (1872) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Articolo 1882 - Codice Civile

L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio (1901, 2952), si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (1904 ss.), ovvero a pagare un capitale o una rendita (1872) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Massime

La causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore e, pertanto è indubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la sua nullità. Quello che, invece, deve essere successivo alla conclusione di siffatto contratto, e sempre al fine di evitare la configurabilità della sua nullità per essersi l’eventualità di un fatto sfavorevole (nel quale consiste, appunto, il rischio) già verificata, è l’evento. Peraltro, nelle assicurazioni private è consentito alle parti convenire la copertura di aggravamenti di malattie preesistenti, che, nel momento in cui si realizzano e vengono accertati, configurano l’evento protetto che legittima l’avente diritto che ne sia stato colpito all’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla polizza stipulata. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 22 dicembre 2006, n. 27458 

L’interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Cass. civ. sez. III 31 marzo 2006, n. 7597 

Le convenzioni stipulate da associazioni o ordini professionali con compagnie di assicurazione, al fine di prestabilire le condizioni contrattuali da praticare ai propri iscritti o associati sono caratterizzate da reciproca autonomia rispetto alle pattuizioni individuali, onde è da escludere che le vicende inerenti alla convenzione stessa (nella specie, risoluzione) possano riverberare effetti sul singolo contratto assicurativo che, pur essendo a questa ispirato, detta un’autosufficiente disciplina del rapporto. Cass. civ. sez. I 14 marzo 1991, n. 2727 

Le clausole aggiunte al contratto di assicurazione contenute nell’appendice della polizza non hanno una distinta autonomia avulsa dal contesto della convenzione di cui costituiscono parte integrante, cosicché il giudice del merito, ai sensi dell’art. 1363 c.c., deve tenerne conto dovendo ricostruire la comune intenzione delle parti alla stregua di tutte le pattuizioni, ancorché intervenute in momenti diversi; ed il relativo accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Cass. civ. sez. III 19 gennaio 1988, n. 350

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