Art. 1881 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sequestro o pignoramento della rendita

Articolo 1881 - codice civile

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito (1872), si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento (545 c.p.c.) o a sequestro (670 c.p.c.) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (438, 1246, 1878).

Articolo 1881 - Codice Civile

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito (1872), si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento (545 c.p.c.) o a sequestro (670 c.p.c.) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (438, 1246, 1878).

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