Art. 1873 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Determinazione della durata

Articolo 1873 - codice civile

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

Articolo 1873 - Codice Civile

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

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