Art. 1870 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ricognizione

Articolo 1870 - codice civile

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi nove anni dalla data del precedente (1988, 2944, 2966).

Articolo 1870 - Codice Civile

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi nove anni dalla data del precedente (1988, 2944, 2966).

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