Art. 1867 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riscatto forzoso

Articolo 1867 - codice civile

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto (1458):
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita (1219 ss., 2948);
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1186, 1461, 1877);
3) se, per effetto di alienazione (769, 1470) o di divisione (713), il fondo su cui è garantita la rendita (1864) è diviso fra più di tre persone.

Articolo 1867 - Codice Civile

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto (1458):
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita (1219 ss., 2948);
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1186, 1461, 1877);
3) se, per effetto di alienazione (769, 1470) o di divisione (713), il fondo su cui è garantita la rendita (1864) è diviso fra più di tre persone.

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