Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto (1458):
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita (1219 ss., 2948);
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1186, 1461, 1877);
3) se, per effetto di alienazione (769, 1470) o di divisione (713), il fondo su cui è garantita la rendita (1864) è diviso fra più di tre persone.