Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 ss.).
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 ss.).
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 ss.).
In tema di sconto bancario, nel caso in cui lo scontatario, nel girare le cambiali alla banca, risulti il primo e l’unico girante, e non abbia pertanto alcuna azione di regresso da esercitare a seguito del mancato pagamento, ma solo l’azione diretta nei confronti dell’emittente, il diritto della banca alla restituzione dell’importo anticipato non è subordinato alla levata del protesto, il quale, avendo la funzione di accertare l’inadempimento del debitore principale ai soli fini dell’esercizio delle azioni di regresso, non è necessario nella specie, in quanto l’unica azione che lo scontatario può esercitare una volta tornato in possesso dei titoli è fatta salva dalla legge indipendentemente dall’adempimento di tale specifica formalità. Cass. civ. sez. I 24 marzo 2006, n. 6687
Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell’inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell’erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell’inadempienza del terzo. Mentre deve considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall’imprevedibilità e dall’arbitrarietà. Cass. civ. sez. I 23 settembre 2002, n. 13823
In tema di sconto bancario, l’obbligo di restituzione dello scontatario (ex causa od in via di regresso) è sospensivamente condizionato al mancato pagamento del debitore ceduto. Pertanto, mentre l’insolvenza di quest’ultimo, con decadenza del termine prefisso a suo favore, può ripercuotersi sull’obbligazione del primo, implicando avveramento della condizione di quell’obbligo di restituzione (sempre che lo scontante abbia vanamente richiesto il pagamento al debitore o questi debba considerarsi comunque inadempiente), il medesimo obbligo di restituzione resta insensibile all’eventuale insolvenza dello scontatario, non essendo configurabile la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., rispetto ad un debito sospeso, non meramente differito. Tale principio non trova deroga per il caso in cui lo sconto si inserisca nell’ambito di un contratto cosiddetto di «castelletto», e sia stata intimata disdetta del contratto stesso, perché questa disdetta, se preclude ulteriori operazioni di sconto, non vale a convertire l’obbligazione sospesa in obbligazione a termine. Cass. civ. sez. I 15 maggio 1990, n. 4163
Nello sconto bancario di cambiali, qualora, a seguito dell’inadempimento del debitore cartolare principale e della perdita dell’azione di regresso per la colposa inerzia del notaio, incaricato di levare il protesto, la banca consegua dal cliente la restituzione delle somme prestate, in forza del contratto di sconto, si verifica la retrocessione in favore dello scontatario dei diritti inerenti al credito incorporato nel titolo, ivi compreso quello di agire in via risarcitoria nei confronti del predetto notaio per la perdita dell’azione di regresso contro i precedenti giranti. Cass. civ. sez. I 15 novembre 1976, n. 4223
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