Art. 1857 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Norme applicabili

Articolo 1857 - codice civile

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

Articolo 1857 - Codice Civile

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

Istituti giuridici

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