Art. 1844 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Garanzia

Articolo 1844 - codice civile

Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale (1960, 2784, 2808) o personale (1936), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca (1938, 2852).
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1850, 2743). Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito (1461) proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere (1373) dal contratto.

Articolo 1844 - Codice Civile

Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale (1960, 2784, 2808) o personale (1936), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca (1938, 2852).
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1850, 2743). Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito (1461) proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere (1373) dal contratto.

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