Art. 1837 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Libretti in favore di minori

Articolo 1837 - codice civile

[Il minore che ha compiuto diciotto anni può validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l’opposizione del suo legale rappresentante.
Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.]

Articolo 1837 - Codice Civile

[Il minore che ha compiuto diciotto anni può validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l’opposizione del suo legale rappresentante.
Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.]

Istituti giuridici

Novità giuridiche