Se il contratto è a tempo indeterminato (1823), ciascuna delle parti può recedere dal contratto (1373, 1831) a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso d’interdizione (414 ss.), d’inabilitazione (415), d’insolvenza (78 l. fall.) o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto (1811).
Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’articolo 1831.