Se uno dei coniugi è minore (2) o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice (38 att.) di escluderlo dall’amministrazione (33 att.).
Il coniuge privato dell’amministrazione può chiedere al giudice (38 att.) di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto (414 ss.) e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione (429).