Art. 1823 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione

Articolo 1823 - codice civile

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto (1231).
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita (1831). Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato (1833, 1852; 78 l. fall.).

Articolo 1823 - Codice Civile

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto (1231).
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita (1831). Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato (1833, 1852; 78 l. fall.).

Massime

Nel contratto bancario regolato in conto corrente, gli atti di accreditamento e di prelevamento non sono qualificabili alla stregua di autonomi negozi giuridici o di pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma si presumono, fino a prova contraria, atti di utilizzazione dell’unico contratto ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall’una o dall’altra parte, onde può esserne dimostrata l’erroneità senza i limiti previsti, per la prova per testi, per presunzioni ed in tema di confessione, rispettivamente, dagli artt. 2725, 2726, 2729, comma secondo, e 2732 cod. civ. (Nella specie, in una controversia per l’accertamento dell’errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista una somma maggiore di quella effettivamente versata, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto provato dalla banca, in via presuntiva, l’errore di scritturazione). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17732 del 6 agosto 2014

Il saldo passivo di un conto corrente bancario, quando non sia ricollegabile ad un’apertura di credito (non evincibile dalla mera tolleranza di una situazione di «scoperto»), è immediatamente esigibile dalla banca, mentre resta a tal fine irrilevante l’eventuale diversa previsione contenuta nelle cosiddette «norme uniformi bancarie», le quali integrano mere condizioni generali di contratto, operanti nel singolo rapporto se ed in quanto ne vengano a far parte. Ne consegue che le rimesse effettuate su detto conto a riduzione del saldo passivo, sia con versamenti diretti del correntista, sia con versamenti eseguiti da terzi debitori del correntista, configurano in casi di fallimento di quest’ultimo pagamenti parziali di un suo debito liquido ed esigibile, e come tali sono soggette a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4022 del 4 luglio 1985

La sussistenza di una convenzione di conto corrente, per regolare i rapporti fra agente e preponente, anche al fine dell’applicazione del disposto dell’art. 1832 c.c. in tema di approvazione del conto, postula un’espressa pattuizione, e, pertanto, in difetto di questa, ovvero in presenza di una pattuizione contraria, non può essere desunta dalla mera circostanza dell’invio di estratti-conto circa le rispettive situazioni di dare ed avere. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2415 del 6 aprile 1983

Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831, 2697 c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per il protesto di assegni versati dal correntista) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l’esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2840 del 11 ottobre 1971

Il rapporto di conto-corrente, caratterizzato dall’accredito delle reciproche rimesse con rinvio dell’esazione del saldo attivo ad una data stabilita nel contratto, si distingue da altri rapporti ad esso similari soltanto sotto l’aspetto formale, fra i quali va annoverato il c.d. conto di gestione che, consistendo nella semplice scritturazione di crediti e debiti relativi a rapporti a carattere continuativo correnti fra determinati soggetti, manca del necessario esplicito accordo delle parti a differire l’esigibilità del saldo attivo ad un determinato momento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2893 del 30 luglio 1969

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