Art. 1822 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Promessa di mutuo

Articolo 1822 - codice civile

Chi ha promesso di dare a mutuo (1351) può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1186, 1461).

Articolo 1822 - Codice Civile

Chi ha promesso di dare a mutuo (1351) può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1186, 1461).

Massime

In tema di contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi del testo unico approvato con il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, una volta iscritta l’ipoteca di primo grado sorge il pieno diritto dello stipulante a fruire del mutuo, che ben può dirsi gli sia stato “concesso” (nel senso dell’esistenza di un vincolo giuridico del mutuante alla relativa erogazione) con la prima stipulazione, onde l’istituto di credito non può più sottrarsi alla stipulazione dell’atto definitivo e alla concreta erogazione della somma; ne consegue che l’eventuale rifiuto ingiustificato di far luogo alla consegna al mutuatario della somma mutuata contro il rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico (fase negoziale che il citato testo unico definisce come di stipulazione del contratto definitivo) si configura come vero e proprio inadempimento contrattuale e dà al mutuatario diritto di ottenere il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218 e 1223 cod. civ.. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9101 del 6 giugno 2003

A differenza del contratto di mutuo in cui una parte consegna cose fungibili e l’altra si impegna a restituire il tantundem, nella promessa di mutuo, di fronte all’obbligo del prominente mutuante di consegnare le cose, non sussiste un contrapposto obbligo di restituzione, ma questo nasce solo dopo la loro consegna. Consegue che, qualora una parte prometta in mutuo congiuntamente a due persone una somma di denaro – con l’accordo che ciascuna di esse può chiederne la consegna ma senza l’assunzione di un corrispondente obbligo solidale di restituzione – obbligato alla restituzione è soltanto colui che, in adempimento della promessa, abbia concretamente ricevuto la somma stessa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5630 del 16 settembre 1986

Istituti giuridici

Novità giuridiche