Art. 1816 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termine per la restituzione fissato dalle parti

Articolo 1816 - codice civile

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).

Articolo 1816 - Codice Civile

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).

Massime

La disposizione dell’art. 65 legge fall. (a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell’anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo alla eventuale clausola che, in deroga al disposto dell’art. 1816 cod. civ. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito. Cassazione civile, Sez.I, sentenza n. 4842 del 5 aprile 2002

È compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris. Tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un’esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nel caso di specie la clausola prevedeva la restituzione al bisogno del creditore e la richiesta di restituzione del mutuante era avvenuta a circa tre anni dalla scrittura). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13661 del 5 novembre 2001

Istituti giuridici

Novità giuridiche