Art. 1807 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deterioramento per effetto dell'uso

Articolo 1807 - codice civile

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento (1590, 1609, 2281).

Articolo 1807 - Codice Civile

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento (1590, 1609, 2281).

Massime

In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall’uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l’uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell’uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3900 del 18 febbraio 2010

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