Art. 1805 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Perimento della cosa

Articolo 1805 - codice civile

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito (1221, 1804).

Articolo 1805 - Codice Civile

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito (1221, 1804).

Massime

L’art. 1805, secondo comma, c.c. — a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso o l’avesse restituita a tempo debito —, benché faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13691 del 6 novembre 2001

In tema di comodato, il comodante, che avanzi istanza di risarcimento danni per deterioramento della “res” conseguente ad un uso eccedente quello contrattualmente convenuto, deve provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione, essendo onere del comodatario convenuto dimostrare, in via di eccezione e quale fatto impeditivo della sua responsabilità, che quel deterioramento si è verificato per effetto dell’uso conforme al contratto o, comunque, per fatto a lui non imputabile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12280 del 16 settembre 2000

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