Art. 1802 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Articolo 1802 - codice civile

Il sequestratario ha diritto a compenso (1767), se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa (1719, 1781, 2761).

Articolo 1802 - Codice Civile

Il sequestratario ha diritto a compenso (1767), se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa (1719, 1781, 2761).

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