Art. 1796 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Articolo 1796 - codice civile

Il possessore della nota di pegno (1791), che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza (53 l. fall.).
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo (1203), e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; 83 att.).

Articolo 1796 - Codice Civile

Il possessore della nota di pegno (1791), che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza (53 l. fall.).
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo (1203), e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; 83 att.).

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