La prima girata (1792, 2009) della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi (1282) nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito (2787) vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate (1147, 1994). Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno (2033).