Nel contratto di deposito nei magazzini generali, il cui fine principale è quello, proprio del deposito, della custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta “ex recepto” è disciplinato essenzialmente dalle norme generali sul deposito con la conseguenza che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, il depositante o il terzo se legittimato alla restituzione in quanto intestatario o possessore della fede di deposito o della nota di pegno, alla stregua della speciale disciplina prevista negli artt. 1792 e ss. c.c.. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12972 del 27 maggio 2010
Anche nel deposito dei magazzini generali di alimenti deperibili in celle frigorifere con prezzo commisurato alla superficie allocata, che pure integra una fattispecie contrattuale atipica (per le modalità di pagamento del prezzo in base alla superficie utilizzata e non alla quantità, peso e numero della merce e per la previsione di obbligazioni specifiche del depositario connesse alla conservazione in celle frigorifere di merce deperibile, peraltro in funzione strumentale del fondamentale obbligo di custodia), il fine precipuo perseguito dalle parti è quello della custodia, conservazione e restituzione delle cose depositate (tipico del contratto di deposito), cosicché il rapporto fra i contraenti, in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ex recepto, è disciplinato essenzialmente dalle norme codicistiche del deposito, e questo comporta in relazione alla responsabilità per furti e rapine che la prova liberatoria a carico del depositario non è raggiunta, se egli non dimostra di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano (predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, installazione di sistemi di allarme ecc.) secondo un criterio di ordinaria diligenza, per evitare la sottrazione delle cose depositate. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 534 del 20 gennaio 1997
In tema di deposito nei magazzini generali, il caso fortuito, che libera il depositario dalla responsabilità ex recepto (salvo che si tratti di danni evitabili, nonostante il fortuito, mediante tempestivo e diligente ripristino dell’idoneità dei locali o recupero delle merci), è configurabile, rispetto ad eventi naturali, solo quando essi siano imprevedibili. Pertanto, con riguardo ad allagamenti provocati da intense precipitazioni atmosferiche, il suddetto fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5267 del 11 maggio 1991
Nell’ipotesi di furto di merce depositata presso i magazzini generali, la presunzione di colpa a carico dell’esercente il deposito è superata soltanto dalla prova della non imputabilità dell’evento e cioè dalla imprevedibilità o inevitabilità della sottrazione della merce malgrado l’uso della diligenza del buon padre di famiglia; tale prova liberatoria non può considerarsi raggiunta quando, indipendentemente dalle modalità del furto (con o senza violenza o minaccia alla persona), pur essendo i magazzini generali ubicati in zona soggetta alla particolare vigilanza di un corpo armato dello Stato (nella specie: la zona doganale del porto di Catania, vigilata dalla guardia di finanza), l’esercente non abbia autonomamente adottato tutte quelle precauzioni (servizio di vigilanza con personale proprio, installazione di sistemi antifurto, congrua copertura assicurativa, ecc…) che le circostanze (difficoltà per la forza pubblica di assicurare un controllo capillare, consumazione di altri furti in precedenza) suggerivano, secondo un criterio di ordinaria diligenza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 977 del 10 febbraio 1990
Le disposizioni contenute nei regolamenti dei magazzini generali non acquistano, per effetto dell’atto di controllo della competente autorità, la forza di norme giuridiche. Esse vanno inquadrate tra le condizioni generali di contratto e, pertanto, deve escludersi una qualsiasi loro efficacia vincolante nei confronti di soggetti che non siano entrati in rapporto contrattuale con i magazzini generali. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2488 del 5 luglio 1969
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