In tema di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, l’azione di rivendica proposta dalla cassa di previdenza degli agenti per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili a questi ultimi, costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia, presuppone, in punto di fatto, che sia stato effettivamente rispettato il prescritto regime della separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell’interesse dei clienti: nel senso, più precisamente, che non si sia determinata confusione tra il patrimonio della società depositaria ed il denaro ad essa affidato dal depositante, e che la società depositaria non abbia alcuna facoltà, neppure eventuale, di servirsi di tali somme. Ove manchino, per qualsiasi causa, tali presupposti, si applica la norma generale dell’art. 1782 c.c., in forza della quale il depositario acquista la proprietà delle somme mentre il depositante ha solo il corrispondente diritto di credito, da far valere nelle forme dell’insinuazione al passivo, alla restituzione delle somme, destinato a concorrere con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti del depositario. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4627 del 6 marzo 2015
In caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria. (Nella specie la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il credito esigibile del depositante nei confronti del depositario alla restituzione di una quantità di pistacchio, non specificamente individuata, ma ammassata insieme ad altra medesima merce, ravvisando in tale comportamento la volontà di attribuire al depositario la facoltà di servirsi delle cose fungibili consegnate). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17512 del 23 agosto 2011
In tema di domanda di rivendica, proposta da una cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili agli agenti e costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia, trova applicazione il principio di carattere generale, ricavabile dalla disciplina speciale delle società fiduciarie e di investimento finanziario, per cui il diritto del depositante a rivendicare le cose fungibili depositate sussiste solo in quanto sia stato rispettato l’obbligo della cosiddetta doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell’interesse dei clienti, nonché, all’interno di quest’ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente), ispirato allo scopo di garantire un’efficace tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell’intermediario, attraverso la sottrazione dei beni alla liquidazione concorsuale e l’attribuzione all’investitore della possibilità di recuperare immediatamente e completamente quelli riconducibili al proprio patrimonio; ne deriva che questa tutela è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia accaduto, l’investitore è titolare esclusivamente, come effetto della ricorrenza della disciplina del deposito irregolare ex art. 1782 c.c., di un diritto di credito nei confronti del depositario, che concorre con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest’ultimo. (Principio affermato dalla S.C. che, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha negato che l’appostazione in bilancio delle predette somme fosse di per sé indiziante della autonomia patrimoniale e di gestione separata dei fondi depositati, nemmeno essendo stato accertato un vincolo legale o contrattuale di destinazione delle stesse ed invece sussistendo un mero obbligo di garantire la pronta liquidità solo per le somme da retrocedersi in caso di trasferimento degli agenti ad altra cassa o di definitiva cessazione del rapporto di agenzia). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3380 del 12 febbraio 2008
In caso di deposito irregolare di beni fungibili, come il denaro, quando non siano stati individuati al momento della consegna, entrano nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che sia stata apposta un’apposita clausola derogatoria. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l’inefficacia della restituzione di un deposito cauzionale relativo ad un contratto preliminare di permuta, risolto prima della dichiarazione di insolvenza della parte depositaria, ritenendo che la cauzione costitutiva un deposito irregolare e la restituzione della stessa pagamento di un credito liquido ed esigibile e, pertanto, eseguito in danno dei creditori; la S.C., nel enunciare il succitato principio, ha confermato l’impugnata sentenza). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5843 del 20 aprile 2001
La facoltà di servirsi del denaro depositato costituisce un elemento naturale della fattispecie di cui all’art. 1782 c.c., per escludere la quale è necessaria un’apposita pattuizione derogatoria; pertanto, nel caso in cui insorga controversia tra i contitolari del «conto-deposito» e per espressa previsione contrattuale la banca depositaria abbia l’obbligo di non disporre la restituzione del controvalore, la stessa non rimane privata della facoltà di utilizzare le somme di danaro, col conseguente obbligo di corrispondere i relativi interessi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12552 del 22 settembre 2000
Nel deposito irregolare di cui all’art. 1782 c.c. (nella specie ritenuto sussistente con riferimento ai premi riscossi dall’agente per conto del preponente) il depositario acquista la proprietà del danaro solo se ha la facoltà di servirsene; in caso contrario la proprietà resta al depositante e l’obbligazione di restituzione del depositario si prescrive nell’ordinario termine decennale. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11540 del 14 ottobre 1999