Art. 1775 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Restituzione dei frutti

Articolo 1775 - codice civile

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti (821).

Articolo 1775 - Codice Civile

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti (821).

Massime

Nel deposito regolare di una somma di denaro, il depositario può anche adempiere al suo obbligo di custodia mediante il versamento della somma nel proprio conto corrente quando sia in concreto accertato che tale forma di custodia, ancorché non concordata con il depositante, abbia realizzato meglio l’interesse del depositante, senza che ciò implichi violazione dell’art. 1170 c.c., che nega al depositario del potere di servirsi della cosa depositata o di darla in custodia ad altri senza il consenso del depositante. In tal caso il depositario deve, però, restituire al depositante gli interessi percepiti perché l’art. 1775 c.c., che obbliga il depositario a restituire al depositante i frutti della cosa da lui percepiti allo scopo di impedire un suo ingiustificato arricchimento, deve ritenersi applicabile anche se i frutti siano dipesi da un uso non consentito della cosa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10209 del 29 novembre 1994

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