Dall’affidamento, da parte del comune committente, alla società, cui abbia demandato il servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, anche della custodia di quelli rimossi perché vengano custoditi presso il parcheggio di pertinenza della società stessa, in attesa del ritiro da parte dei rispettivi proprietari, deriva, ai sensi dell’art. 1771 c.c., l’obbligo del comune, quale depositante, di ritirare i veicoli alla scadenza pattuita o, in ogni caso, dopo la richiesta avanzata dalla depositaria, con la conseguente responsabilità dell’ente per i danni cagionati dall’inadempimento di tale obbligo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5766 del 23 marzo 2016
Dall’affidamento, da parte del Comune committente, alla società, cui abbia demandato il servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, anche della custodia dei veicoli rimossi perché vengano custoditi presso il parcheggio di pertinenza della società stessa, in attesa del ritiro da parte dei rispettivi proprietari, deriva, ai sensi dell’art. 1771 c.c., l’obbligo del Comune, quale depositante, di ritirare i veicoli alla scadenza pattuita o, in ogni caso, dopo la richiesta avanzata dalla depositaria, con la conseguente responsabilità dell’ente per i danni cagionati dall’inadempimento di tale obbligo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9751 del 4 maggio 2011
Nel contratto di deposito, soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione è il depositante, non potendo il depositario esigere la prova della proprietà della cosa depositata; egli, pertanto, è anche soggetto attivo dell’obbligazione sostitutiva di restituzione dell’equivalente pecuniario della cosa depositata, che grava sul depositario in caso di perdita a lui imputabile, non potendo il depositario esimersi dall’adempiere eccependo la mancanza del titolo di proprietà in capo al depositante. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6048 del 12 marzo 2010
In tema di deposito, l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione di riconsegna della cosa depositata, nel caso in cui il depositante assuma la mancata corrispondenza tra la cosa consegnata e quella restituita, spetta al depositario. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6765 del 17 maggio 2001
A norma dell’art. 1771 c.c., in mancanza di diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e proprie spese, il depositante, e pertanto, se egli procrastini ingiustificatamente il ritiro della cosa depositata, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo a lui non imputabile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1294 del 27 febbraio 1979
Mentre nel contratto di deposito regolare senza termine, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, o il depositario recede dal contratto, nel deposito irregolare il detto termine decorre dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione. Questo momento, se il termine non è previsto dalle parti, né stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1782 e 1817 c.c., coincide con quello in cui la cosa è stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell’art. 1183 c.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 535 del 24 gennaio 1979