Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’art. 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione della professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità (5 l. fall.).