Art. 1764 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sanzioni

Articolo 1764 - codice civile

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’art. 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione della professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità (5 l. fall.).

Articolo 1764 - Codice Civile

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’art. 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione della professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità (5 l. fall.).

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