Art. 1763 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Fideiussione del mediatore

Articolo 1763 - codice civile

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (1936 ss.).

Articolo 1763 - Codice Civile

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (1936 ss.).

Massime

La garanzia personale prestata dal mediatore ai sensi dell’art. 1763 cod. civ., per l’adempimento delle prestazioni di una delle parti del contratto concluso per il suo tramite, è regolata dai principi propri della fideiussione, sicché, come previsto dall’art. 1937 cod. civ., essa deve risultare da una volontà espressa. A tal fine non è necessaria la forma scritta né l’utilizzo di formule sacramentali, ma occorre che la volontà di prestare fideiussione si manifesti in un patto, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche con testimoni o per presunzioni. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5417 del 7 marzo 2014

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