Art. 1762 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Contraente non nominato

Articolo 1762 - codice civile

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Articolo 1762 - Codice Civile

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Massime

L’art. 1762 c.c., il quale stabilisce che il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto, presuppone, come condizione per la sua operatività, l’avvenuta conclusione di un contratto per tramite del mediatore; ove, quindi, il mediatore dia per concluso un contratto che in realtà non si è perfezionato, la norma suindicata non è applicabile, pur potendo il mediatore rispondere ad altro titolo dei danni eventualmente cagionati col suo comportamento doloso o colposo, ai sensi dell’art. 1375 c.c., secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 809 del 20 febbraio 1978

La responsabilità ex lege del mediatore per l’esecuzione del contratto sancita dall’art. 1762 c.c., ricorre non soltanto quando il contraente, del quale il mediatore non manifesta il nome all’altro contraente, non è presente alla stipulazione del contratto, ma anche quando lo stesso è presente, senza che il mediatore ne manifesti, però, il nome durante le trattative inerenti all’affare e risulti, come conseguenza di tale situazione, che uno dei contraenti ha fatto affidamento sulla parola del mediatore; ne vale ad escludere la detta responsabilità del mediatore la circostanza che il contraente non nominato rilasci a favore del venditore un assegno per il pagamento di parte del prezzo pattuito; e ciò in quanto l’identificazione delle parti che devono concludere un contratto per interposizione del mediatore deve da questo essere manifestata in modo da mettere contraenti in condizione di conoscere tutte le circostanze, note ad esso mediatore, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare ed influenti sulla conclusione di esso e quindi, in particolare, tutte le circostanze che riflettono non solo l’identità, ma anche le qualità personali dei contraenti medesimi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 236 del 24 gennaio 1973

Il mediatore è pur sempre un terzo rispetto al contratto stipulato a suo mezzo, anche nella particolare ipotesi dell’art. 1762 c.c., e non si trasforma in diretto contraente neppure quando ometta di rivelare il nome dell’altro contraente.
Conseguentemente, egli non è soggetto alle limitazioni dettate dagli artt. 2721 e ss. c.c., in ordine alla prova delle convenzioni concluse per suo tramite. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2370 del 28 giugno 1969

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