Art. 176 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio

Articolo 176 - codice civile

[Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite.
Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell‘articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.
Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria.]

Articolo 176 - Codice Civile

[Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite.
Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell‘articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.
Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria.]

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