Quando l’affare concluso per il tramite del mediatore sia soggetto ad una “condicio iuris”, rappresentata dalla necessità di un’autorizzazione amministrativa, il diritto del mediatore alla provvigione non sorge sino a quando non sia intervenuta quest’ultima, per effetto della previsione di cui all’art. 1757, comma primo, cod. civ. (Principio enunciato in riferimento ad un incarico di mediazione per l’acquisto di concessioni relative alla costruzione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica, tradottasi nella stipulazione di un contratto preliminare la cui efficacia, secondo la S.C., doveva ritenersi subordinata alla duplice condizione del rilascio della concessione e dell’assenso della P.A. alla cessione). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7332 del 26 marzo 2009
In tema di mediazione, anche nelle ipotesi di contratto sottoposto a condizione, o d’invalidità o rescindibilità del contratto, previste dall’ari. 1757 c.c. presupposto del diritto del mediatore alla provvigione è la conclusione del contratto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7630 del 24 maggio 2002
In materia di mediazione, in ipotesi di contratto preliminare di compravendita annullabile (nel caso, per essere stato stipulato dall’esercente la potestà anche in nome e per conto del figlio minore senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320, terzo comma, c.c.) il mediatore non ha diritto, ai sensi dell’ari. 1757 c.c. alla provvigione, non rilevando, in contrario, che il genitore si fosse impegnato a chiedere l’autorizzazione giudiziale, giacché tale circostanza è idonea a rimuovere il detto connotato di invalidità, né che il preliminare in questione sia stato erroneamente ricondotto al diverso schema del contratto sottoposto alla condizione sospensiva del successivo intervento dell’autorizzazione, in quanto al riguardo assume rilievo esclusivamente la circostanza che, in un giudizio promosso per la sua esecuzione, sia stata ad esso viceversa negata efficacia tra le parti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7067 del 15 maggio 2002
Il diritto del mediatore alla provvigione, che al medesimo spetta anche quando le parti da lui messe in contatto abbiano concluso un contratto preliminare di compravendita, può rimanere escluso, ai sensi dell’art. 1757, terzo comma, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell’affare. (Nel caso, trattandosi di contratto preliminare di compravendita di bene immobile costruito in parziale difformità dal progetto inizialmente approvato, la S.C. ha tuttavia escluso che tale ipotesi ricorra in presenza di vizi sanabili, come accertato dal giudice del merito, ex art. 13, legge n. 47 del 1985). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6731 del 10 maggio 2002
A norma dell’ultimo capoverso dell’art. 1757 c.c. la provvigione spetta al mediatore anche in caso di contratto annullabile per una qualsiasi ragione, ma in tal caso condizione imprescindibile del diritto del mediatore è che egli non sia a conoscenza della causa di invalidità e di annullabilità del negozio. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1160 del 27 aprile 1973