Art. 1756 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rimborso delle spese

Articolo 1756 - codice civile

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso (1719).

Articolo 1756 - Codice Civile

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso (1719).

Massime

La disciplina dettata dalla direttiva 86/653/CEE – che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione di un agente in un apposito albo – é posta a protezione del diritto alla retribuzione di chi, secondo la stessa direttiva, é incaricato, in maniera permanente, di trattare o concludere per il preponente la vendita o l’acquisto di merci; pertanto, all’ambito dei rapporti tutelati dalla detta direttiva é estraneo l’esercizio della mediazione, che può svolgersi in base ad un incarico (art. 1756 cod. civ.) ma non presuppone e, anzi, esclude una relazione permanente tra il mediatore (art. 1754 cod. civ.) ed i soggetti che egli cura di mettere in rapporto per la conclusione di un affare. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22859 del 30 ottobre 2007

Colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l’affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell’affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell’art. 1756 c.c., restando, viceversa, escluso qualsiasi obbligo di risarcimento per i danni che il mediatore deduca di aver subito per non aver percepito la provvigione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5095 del 9 marzo 2006

Secondo il disposto dell’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nell’ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l’assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall’eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l’incarico è libero di concludere o meno l’affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all’art. 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso.  Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1991 del 1 febbraio 2005

In tema di mediazione, l’art. 1756 c.c., nell’attribuire al mediatore, salvo patti o usi contrari, il mero diritto al rimborso delle spese nell’ipotesi in cui, indipendentemente dal motivo, l’affare non sia stato concluso, copre ogni possibile ipotesi di mancata conclusione del contratto tra le persone messe in relazione dal mediatore, ivi compresa quella dell’esistenza di una causa d’invalidità del contratto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7630 del 24 maggio 2002

La previsione di un compenso in caso di vendita diretta da parte del proprietario preponente entro i termini di efficacia dell’incarico, seppure si colloca al di fuori della mediazione tipica come non integrante la forfettaria determinazione di un rimborso di spese ai sensi dell’art. 1756 c.c., non è incompatibile con un incarico di mediazione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6705 del 15 maggio 2001

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