In materia di contratto di agenzia, il diritto dell’agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall’art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall’azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull’istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata respinta la richiesta di un agente che, avendo agito per le provvigioni e l’indennità di fine rapporto, pretendeva ex art. 1749 c.c. informazioni sul rapporto sulla base di una generica deduzione dell’inadempimento del preponente). Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 20707 del 10 agosto 2018
In materia di contratto di agenzia, il diritto all’accesso ed alla documentazione contabile, di cui all’art. 1749 c.c., come risultante dall’art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l’acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale, dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l’invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto), e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19319 del 29 settembre 2016
In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell’art. 1749 c.c., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall’art. 4 del D.L.vo n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l’art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell’agente recedente all’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 21445 del 12 ottobre 2007
In tema di rapporto di agenzia, l’esercizio legittimo, da parte della società preponente, del potere di recesso ad nutum non integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, anche se il recesso stesso abbia comportato dei danni per l’agente, poiché, nel detto rapporto, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso ad nutum da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole dell’agente. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3925 del 19 marzo 2001
Nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quelle relative all’ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo, ma, perché, non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5467 del 2 maggio 2000
È nulla – per indeterminatezza dell’oggetto (ex artt. 1346 e 1418 c.c.) – la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, salva la facoltà di recesso dell’agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell’originaria pattuizione negoziale, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell’attività dell’agente, costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente, senza che possa in tale evenienza supplire (in via analogica) il disposto dell’art. 2225 c.c., che, con riferimento al rapporto di lavoro autonomo, prevede criteri suppletivi di quantificazione del corrispettivo, ove non determinato dalle parti. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11003 del 8 novembre 1997