Art. 1745 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rappresentanza dell'agente

Articolo 1745 - codice civile

Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (1495, 1512, 2226) sono validamente fatti all’agente (1752, 1903, 2212).
L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari (669 bis ss. c.p.c.) nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

Articolo 1745 - Codice Civile

Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (1495, 1512, 2226) sono validamente fatti all’agente (1752, 1903, 2212).
L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari (669 bis ss. c.p.c.) nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

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