Art. 1744 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riscossioni

Articolo 1744 - codice civile

L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente (1188). Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione (1732, 2210).

Articolo 1744 - Codice Civile

L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente (1188). Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione (1732, 2210).

Massime

In tema di rapporto di agenzia, poiché lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l’obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l’attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all’originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all’art. 2225 c.c.. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 21079 del 16 settembre 2013

In tema di contratto di agenzia, l’attribuzione all’agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente, di cui all’art. 1744 c.c., può avvenire in qualunque forma ed essere provata nei modi ordinari. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova dell’attribuzione, mediante autorizzazione telefonica, di detta facoltà di riscuotere i crediti in base alla testimonianza resa dal procacciatore di affari incaricato di promuovere la conclusione del contratto di vendita dedotto in lite). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9353 del 8 giugno 2012

In tema di disciplina del rapporto di agenzia ed in base alla previsione dell’art. 3, terzo e quarto comma, del Rapporto Economico Collettivo del 9 giugno 1988, l’agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta, salvo diverso accordo scritto, e l’obbligo di stabilire specifico compenso non sussiste per il caso in cui svolga la sola attività di recupero degli insoluti. Ne consegue che, ove l’attività di incasso svolta dall’agente riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza, nulla è dovuto all’agente medesimo a titolo di incasso.  Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6024 del 15 marzo 2011

In tema di agenzia, l’attribuzione all’agente della facoltà di riscuotere può essere concessa in qualunque forma e provata con ogni mezzo di prova, anche per presunzioni. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 15484 del 7 luglio 2006

In tema di contratti di agenzia, la regola stabilita dall’Accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979 per i contratti stipulati a partire dal gennaio 1980, in base alla quale le parti individuali sono obbligate, senza possibilità di deroga, a determinare una provvigione separata per gli affari per i quali sussista per l’agente il compito di riscuotere in modo continuativo per il proponente, trova applicazione anche per gli accordi individuali — successivi a tale data — con cui le parti abbiano inteso modificare il contratto originario contemplando l’incarico di riscossione inizialmente non previsto. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10774 del 7 giugno 2004

In tema di rappresentanza processuale dell’agente di assicurazione, si deve distinguere a seconda che vi sia o meno conferimento di poteri rappresentativi, nel senso che, se il conferimento vi è, la rappresentanza deriva dal relativo atto e, a norma degli artt. 1744,1752, 1753 c.c., può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza se l’agente è a gestione libera o legato all’impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre, se il conferimento non vi è, la rappresentanza deriva dall’art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall’agente. Ciò premesso, qualora un medesimo soggetto sia agente di due diverse imprese assicuratrici appartenenti ad un medesimo gruppo, l’agente in ogni caso non ha la legittimazione processuale ad agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata con una società, qualificandosi come agente e rappresentante processuale dell’altra società. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 469 del 15 gennaio 2003

L’attribuzione all’agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell’art. 1744 c.c. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un’indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell’art. 1188, che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma dell’art. 2049 c.c., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l’incarico, per il fatto illecito compiuto dall’incarico nell’esercizio dell’incombenza affidatagli. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si contestava la responsabilità ex art. 2049 per il fatto illecito compiuto dall’agente che, nell’attività di promotore finanziario, si era appropriato di somme versate dai risparmiatori, costituenti l’importo dell’investimento). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4790 del 17 maggio 1999

Se l’agente di assicurazione ha la facoltà di rilasciare la quietanza dei premi (art. 1744 c.c.) soltanto su moduli predisposti e firmati dalla società assicuratrice, egli agisce come adiectus solutionis causa e non come rappresentante di essa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1322 del 9 febbraio 1998

Atteso che l’agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che questi gli abbia (espressamente) conferito tale incarico (art. 1744 c.c.), qualora l’originaria stipulazione del contratto di agenzia preveda la facoltà dell’agente di riscuotere i crediti del preponente, l’esercizio di tale facoltà non dà luogo ad un autonomo rapporto e non richiede uno specifico compenso; quando invece la facoltà e l’obbligo siano intervenuti nel corso del rapporto, deve ritenersi che l’attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all’originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all’art. 2225 c.c. Alla stregua di questo il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, con statuizione insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8110 del 25 luglio 1995

Nel rapporto di agenzia, l’agente non ha diritto ad uno specifico compenso dell’attività di riscossione di crediti per conto del preponente, ove manchino i requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile per il conferimento del relativo incarico (nella specie, con riguardo alla natura continuativa dell’incarico stesso, al suo conferimento in forma scritta ed alla previsione di una responsabilità dell’agente per errori contabili); quando tale attività sia stata di fatto comunque svolta, un diritto al compenso può essere fatto valere con l’azione generale di arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., spettando all’agente la prova dell’arricchimento del preponente. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2356 del 10 marzo 1994

Con riferimento alla disciplina legale del contratto di agenzia, ove l’incarico di riscuotere crediti del preponente sia previsto fin dall’inizio nella convenzione regolatrice del rapporto, il compenso per tale attività deve presumersi compreso nella provvigione pattuita, la quale deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente, mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all’originario contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3309 del 27 marzo 1991

Istituti giuridici

Novità giuridiche