Art. 173 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Amministrazione

Articolo 173 - codice civile

[L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.
Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.
Il coniuge che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario.]

Articolo 173 - Codice Civile

[L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.
Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.
Il coniuge che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario.]

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