Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).
Ai sensi dell’art. 16 della legge 23 aprile 1981 n. 155, che e` norma eccezionale costituente specificazione del principio desumibile, nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, dall’art. 127 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, il pensionamento anticipato deve essere chiesto dal lavoratore interessato mediante apposita istanza da presentarsi all’INPS e non agli istituti di patronato ed assistenza sociale, esulando dai poteri conferiti ai medesimi (dichiarati enti di diritto privato dalla legge n. 112 del 1980) quello di ricevere la domanda di prepensionamento predetta. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia conferito ad un patronato il mandato (con rappresentanza) per la pratica del prepensionamento e sia deceduto prima che il mandatario abbia inoltrato all’INPS la relativa domanda, la vedova del lavoratore non ha diritto al calcolo della pensione di riversibilità con il beneficio della maggiore anzianità contributiva previsto dalla predetta legge del 1981, atteso che il decesso del lavoratore ha determinato l’estinzione del mandato conferito al patronato e non essendo al riguardo applicabili ne` l’art. 1729 cod. civ. – che configura un’ipotesi di ultrattività del mandato solo nei rapporti fra il mandante (o i suoi eredi) ed il mandatario – ne`, ove l’INPS abbia disatteso la domanda proprio per la rilevata estinzione del mandato del patronato, la disposizione dell’art. 1396 secondo comma, cod. civ., concernente – con riguardo ai rapporti fra il mandante (o i suoi eredi) ed il terzo – la tutela del terzo medesimo che abbia istituito rapporti con il rappresentante ignorandone l’avvenuta estinzione (per cause diverse dalla modifica o dalla revoca della procura) del potere rappresentativo. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7866 del 16 luglio 1991
Le norme di cui agli artt. 1728 e 1729 c.c., che prevedono l’ultrattività del mandato nel caso di morte del mandante, non riguardano soltanto i rapporti interni fra mandante ed il mandatario (o gli eredi), ma vincolano, altresì, il terzo contraente che si è obbligato per espressa contemplatio domini attraverso il rappresentante. Pertanto, in tema di prelazione fra coeredi, regolata dall’art. 732 c.c., la dichiarazione di accettazione della proposta di alienazione di una delle quote ereditarie, posta in essere dal coerede attraverso un mandatario, è efficace, ai sensi del citato art. 1729 c.c. ed integra valido esercizio del diritto di prelazione, nei confronti del coerede proponente, ancorché sia stata notificata a quest’ultimo dopo la morte del mandante nel caso in cui il mandatario, al momento della notifica, non sia ancora venuto a conoscenza di tale evento. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3557 del 25 ottobre 1975
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