Art. 1728 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Morte o incapacità del mandante o del mandatario

Articolo 1728 - codice civile

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante (1722, 1723), il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario (1722), i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante (1712) e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Articolo 1728 - Codice Civile

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante (1722, 1723), il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario (1722), i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante (1712) e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Massime

L’estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l’obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9262 del 10 giugno 2003

L’art. 1728 secondo comma c.c., il quale, per il caso di estinzione del mandato per sopravvenuta incapacità del mandatario, fa carico a colui che lo rappresenta di avvertire prontamente il mandante, nonché di prendere, prima che tale avvertimento giunga a conoscenza del mandante stesso, i provvedimenti richiesti dalle circostanze, trova applicazione, per analogia, nel caso di estinzione del mandato per l’instaurarsi di fallimento od altra analoga procedura concorsuale a carico del mandatario, nel senso che i suddetti obblighi gravano sul curatore del fallimento, o sugli altri organi delle procedure concorsuali assimilate. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5527 del 22 ottobre 1981

 

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