Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante (1722, 1723), il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario (1722), i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante (1712) e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.