Si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscono secondo le regole del mandato collettivo ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale. Si ha invece arbitrato irrituale quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate. Entrambi i negozi sono caratterizzati dal conferimento, agli esperti nominati, di un mandato per una definizione negoziale, che nel primo caso attiene solo ad un apprezzamento tecnico, mentre nel secondo attiene all’intera controversia; in entrambi i casi, il perito o l’arbitro mandatario che rinunzia all’incarico senza giusta causa è tenuto, ai sensi dell’art. 1727 c.c., a risarcire i danni. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9996 del 24 maggio 2004
Con riguardo ad arbitrato irrituale, nel caso in cui gli arbitri siano nell’impossibilità di rendere il lodo nel termine, per causa a loro non imputabile (nella specie, giustificato ritardo nel deposito di una consulenza tecnica d’ufficio), il rifiuto di una delle parti mandanti di concedere una proroga si configura come fatto imputabile alla parte stessa (creditrice della prestazione di rendimento del lodo), che rende legittima, alla stregua dell’art. 1727 c.c., la rinuncia degli arbitri al mandato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10923 del 7 dicembre 1996