Il mandato “a tempo indeterminato” per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell’art. 1725 c.c., non è “senza termine”, ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell’art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull’area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell’interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 30246 del 20 novembre 2019
L’amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, esser revocato con preavviso, ai sensi dell’art. 1725, secondo comma cod. civ., senza che a ciò osti il disposto del terzo comma dell’art. 2383 stesso codice (richiamato, “ratione materiae”, dal successivo art. 2487), riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell’amministratore a tempo determinato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3312 del 21 marzo 2000