Art. 1724 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Revoca tacita

Articolo 1724 - codice civile

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334, 1335).

Articolo 1724 - Codice Civile

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334, 1335).

Massime

In tema di condominio negli edifici, l’assemblea può nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l’amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all’art. 1724 cod. civ. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9082 del 18 aprile 2014

Il semplice, ancorché prolungato, silenzio del mandante non comporta l’estinzione del mandato, né la revoca tacita dello stesso a norma dell’art. 1724 c.c., comportando bensì, per l’incertezza circa la prosecuzione o non del mandato, il dovere del mandatario (art. 1710 c.c.) di interpellare formalmente il proprio mandante al fine di conoscere se questo intenda o non continuare a servirsi della sua opera e nel contempo, fino a quando l’incarico non gli sia revocato, il compimento di tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i suoi diritti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4044 del 28 aprile 1994

Ai sensi dell’art. 1724 c.c., contenente la normativa posta a regolamento della revoca tacita del mandato, ed applicabile in via di espansione analogica all’autonomo istituto giuridico della procura, può aversi revoca tacita del negozio unilaterale attributivo del potere gestorio soltanto quando l’incarico per lo svolgimento della stessa attività sia conferito ad altro procuratore, o quando l’affare per il compimento del quale sia stata conferita la procura venga compiuto dal rappresentato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 403 del 21 febbraio 1970

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