L’incorporazione delle società, ai sensi del d.lgs. n. 1 del 1999, recante il riordino degli enti di promozione dello sviluppo, anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore d.lgs. n. 6 del 2003, non ne determina l’automatica estinzione, tenuto conto che l’art. 3 del d.lgs. n. 1 del 1999, nello stabilire la definitiva approvazione delle operazioni di riordino e di accorpamento entro il 30 giugno 2000, ha previsto che debba essere comunque assicurata anche nel periodo transitorio l’operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività coinvolte, sicché, ove sia incorporata la società mandataria di un’a.t.i., sussiste la legittimazione ad agire dell’incorporante per far valere il crediti dell’a.t.i. in applicazione dell’art. 1722, n. 4, c.c., nella parte in cui esclude l’estinzione del mandato quando l’esercizio dell’impresa è continuato. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7397 del 17 marzo 2020
Il mandato “a tempo indeterminato” per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell’art. 1725 c.c., non è “senza termine”, ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell’art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull’area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell’interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30246 del 20 novembre 2019
L’estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall’art. 1722, n. 4, c.c., e l’obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall’art. 1713, primo comma, c.c., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l’obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest’ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione “mortis causa”. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7254 del 22 marzo 2013
Il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., opera solo all’interno della fase processuale in cui l’evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l’evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi; tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale. (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullità del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1760 del 8 febbraio 2012
L’estinzione del mandato senza rappresentanza per intervenuto compimento dell’affare da parte del mandatario, ai sensi dell’art. 1722, n. 1, c.c., non fa venir meno la sua legittimazione ad esercitare nei confronti del terzo le azioni connesse agli atti compiuti per conto del mandante, non rilevando che il mandatario non abbia affrontato spese per compiere l’attività oggetto del mandato o che non abbia subito danni per l’inadempimento del terzo o per l’attività illecita posta in essere
da soggetti del cui comportamento egli debba rispondere, costituendo principio generale che, al di fuori di specifiche ipotesi derogatorie (previste dagli artt. 1705, secondo comma, e 1706, primo comma, c.c.), l’estinzione del mandato per una qualsiasi delle cause contemplate dall’art. 1722 c.c. non è idonea a riverberare i suoi effetti sul diverso rapporto intercorso tra mandatario e terzo (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto che il mandato non può produrre effetti ultrattivi rispetto al momento della sua estinzione avvenuta con il compimento dell’affare consistente nell’acquisto di azioni di una banca con effetto traslativo in capo ai clienti mandanti, aveva escluso la legittimazione del mandatario a far valere nei confronti del terzo il credito risarcitorio connesso all’acquisto delle azioni, il cui valore era stato successivamente azzerato con perdita economica addebitata ai clienti; la S.C., nell’enunciare il principio di diritto, ha censurato la decisione che aveva conseguentemente ritenuto che il mandatario non potesse cedere a terzi il medesimo credito di cui non era titolare). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8145 del 3 aprile 2009
In caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., gli atti compiuti dal rappresentante nell’esplicazione dell’attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi (con i quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura), sempre che, al momento del compimento dell’attività gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’estinzione del mandato per morte del mandante non avesse travolto la procura speciale rilasciata dal mandatario al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3959 del 18 febbraio 2008
Ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., il decesso del mandante, avvenuto e dichiarato nel corso del processo dal mandatario ad negotia, determinando l’estinzione del mandato e della connessa procura alle liti, comporta il venir meno di ogni potere — sostanziale ed eventualmente processuale ex art. 77 c.p.c. — del mandatario-procuratore. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal mandatario ed ha anche ritenuto che fosse questione nuova, in quanto non dedotta nella fase di merito, l’invocazione a giustificazione della legittimazione dell’art. 1723 c.c., cioè della irrevocabilità del mandato). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17034 del 26 luglio 2006
L’estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l’obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9262 del 10 giugno 2003
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l’interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell’operato del mandatario). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 721 del 18 gennaio 2001
La revoca del mandato, di cui al n. 2 dell’art. 1722 c.c., ha natura di recesso unilaterale con efficacia ex nunc, priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l’efficacia, del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sia stata indirizzata al mandatario e sia decorso l’eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l’attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10739 del 11 agosto 2000
Con riguardo, a mandato oneroso a tempo indeterminato, la sopravvenienza di una revoca priva di giusta causa ed anteriore all’inizio dell’esecuzione del contratto produce effetti assimilabili a quelli della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che, determinando uno scioglimento retroattivo del rapporto, ai sensi dell’art. 1458, comma 1, c.c., obbliga il mandante che abbia ricevuto cauzione a restituirla al mandatario, con gli interessi decorrenti dalla data di conclusione del contratto e non da quella della domanda giudiziale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5622 del 9 giugno 1994
La morte del mandatario ad negotia, costituitosi in giudizio per il mandante tramite procuratore legale, e la morte del mandante che sta in giudizio a mezzo di mandatario, in tanto hanno rilevanza processuale ed importano l’interruzione del processo, in quanto siano dichiarate o notificate dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte di una delle parti sia nota al giudice od alla controparte e sia da quest’ultima comunicata nel processo, sopravvivendo la rappresentanza processuale — per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice e alla controparte — al decesso del mandante. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2866 del 26 aprile 1983